Sentenza 429/1990 (ECLI:IT:COST:1990:429)
Massima numero 16383
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
24/09/1990; Decisione del
24/09/1990
Deposito del 03/10/1990; Pubblicazione in G. U. 10/10/1990
Titolo
SENT. 429/90 B. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE (NELLA SPECIE: INFORTUNIO OCCORSO PER USO DI AUTOMOBILE) - INDENNIZZABILITA' A FAVORE DEL LAVORATORE ADDETTO A MANSIONI NON COMPRESE NELL'ASSICURAZIONE - MANCATA PREVISIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 429/90 B. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE (NELLA SPECIE: INFORTUNIO OCCORSO PER USO DI AUTOMOBILE) - INDENNIZZABILITA' A FAVORE DEL LAVORATORE ADDETTO A MANSIONI NON COMPRESE NELL'ASSICURAZIONE - MANCATA PREVISIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Secondo la definizione, enunciata nell'art. 2, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dell'evento assicurato, del quale e' connotato essenziale l'essere occasionato dal lavoro, l'indennizzabilita' dell'infortunio in itinere e' un prolungamento dell'assicurazione cui il lavoratore sia soggetto in ragione della natura o delle modalita' delle mansioni dedotte in contratto, con conseguente copertura assicurativa dell'evento, solo se direttamente determinato, quindi reso specifico dalla prestazione di lavoro. Percio', pur con l'ampliamento della nozione di infortunio 'in itinere' operato dalla giurisprudenza, non puo' ritenersi contrastante con il principio di eguaglianza la non indennizzabilita' dell'infortunio in itinere in casi, come quello di specie (infortunio occorso a un funzionario di banca nel recarsi in ufficio con la propria auto) in cui manchi il presupposto per collegare causalmente l'infortunio al lavoro prestato: una estensione dell'indennizzabilita' all'ipotesi suddetta - nel senso richiesto dal giudice 'a quo' - comporterebbe infatti una innovazione normativa possibile solo attraverso un intervento, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, del legislatore, gia' peraltro espressosi in senso contrario (art. 31 legge di delega 19 gennaio 1963, n. 15). (Inammissibilita', in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). - S. n. 462/1989
Secondo la definizione, enunciata nell'art. 2, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dell'evento assicurato, del quale e' connotato essenziale l'essere occasionato dal lavoro, l'indennizzabilita' dell'infortunio in itinere e' un prolungamento dell'assicurazione cui il lavoratore sia soggetto in ragione della natura o delle modalita' delle mansioni dedotte in contratto, con conseguente copertura assicurativa dell'evento, solo se direttamente determinato, quindi reso specifico dalla prestazione di lavoro. Percio', pur con l'ampliamento della nozione di infortunio 'in itinere' operato dalla giurisprudenza, non puo' ritenersi contrastante con il principio di eguaglianza la non indennizzabilita' dell'infortunio in itinere in casi, come quello di specie (infortunio occorso a un funzionario di banca nel recarsi in ufficio con la propria auto) in cui manchi il presupposto per collegare causalmente l'infortunio al lavoro prestato: una estensione dell'indennizzabilita' all'ipotesi suddetta - nel senso richiesto dal giudice 'a quo' - comporterebbe infatti una innovazione normativa possibile solo attraverso un intervento, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, del legislatore, gia' peraltro espressosi in senso contrario (art. 31 legge di delega 19 gennaio 1963, n. 15). (Inammissibilita', in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). - S. n. 462/1989
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte