Sentenza 137/2021 (ECLI:IT:COST:2021:137)
Massima numero 43972
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  25/05/2021;  Decisione del  25/05/2021
Deposito del 02/07/2021; Pubblicazione in G. U. 07/07/2021
Massime associate alla pronuncia:  43967  43968  43969  43970  43971  43973


Titolo
Assistenza e solidarietà sociale - Assegno sociale - Finalità e natura della provvidenza - Differenze rispetto ad altre prestazioni sociali, tra cui il reddito di cittadinanza.

Testo
L'assegno sociale, di cui all'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, costituisce una prestazione assistenziale - sostitutiva della pensione sociale, erogata a soggetti con età superiore a 65 anni (dal 1° gennaio 2019 superiore a 67 anni), in possesso di un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla legge - volta a far fronte a un particolare stato di bisogno derivante dall'indigenza, risultando invece altre prestazioni sociali - quali, ad esempio, l'assistenza sanitaria o l'indennità di accompagnamento − preordinate a soccorrere lo stato di bisogno derivante da grave invalidità o non autosufficienza. Proprio l'erogazione al solo scopo di far fronte allo stato di bisogno evidenzia la natura meramente assistenziale dell'assegno sociale, che pertanto si differenzia da altre provvidenze, motivate anche da ulteriori finalità, come il reddito di cittadinanza, che non ha natura meramente assistenziale, ma anche di reinserimento lavorativo e per tali ragioni legato a più stringenti requisiti, obblighi e condizioni. (Precedenti citati: sentenze n. 126 del 2021, n. 12 del 2019 e n. 400 del 1999).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte