Sentenza 431/1990 (ECLI:IT:COST:1990:431)
Massima numero 16501
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  24/09/1990;  Decisione del  24/09/1990
Deposito del 03/10/1990; Pubblicazione in G. U. 10/10/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 431/90. PROCESSO PENALE - GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE - POTERE DI RICONOSCERE CIRCOSTANZE ATTENUANTI E DI PROCEDERE AL GIUDIZIO DI BILANCIAMENTO - DIVERSITA' DI DISCIPLINA A SECONDA CHE TRATTASSI DI SITUAZIONE TRANSITORIA O DI REGIME ORDINARIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non puo' ritenersi ingiustificato che l'art. 425 cod. proc. pen. - a differenza da quanto previsto nell'art. 257 delle Disposizioni transitorie - non permetta al giudice dell'udienza preliminare, ai fini della declaratoria di una causa di estinzione del reato, di riconoscere la sussistenza di circostanze attenuanti ne' di procedere a giudizio di bilanciamento. Mentre nella situazione transitoria il giudice e' di norma in possesso di un fascicolo processuale contenente gli atti dell'istruttoria, sia essa sommaria che formale, condotta sotto l'impero del codice abrogato, ben diversa e', invece, la situazione nella quale versa il giudice dell'udienza preliminare in regime codicistico, posto che - salvo il caso degli incidenti probatori, che tuttavia riguardano particolari aspetti non sempre idonei a delineare la fisionomia generale dei fatti, ed essendo quella prevista dall'art. 422 un'ipotesi solo supplementare - nell'udienza preliminare non esistono prove ne' accertamento dei fatti. Non sussiste, pertanto, violazione del principio di uguaglianza ne', conseguentemente, dei diritti di difesa dovendo questi rapportarsi all'ambito proprio di ciascuna fase del procedimento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 425 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte