Sentenza 432/1990 (ECLI:IT:COST:1990:432)
Massima numero 16388
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
24/09/1990; Decisione del
24/09/1990
Deposito del 03/10/1990; Pubblicazione in G. U. 10/10/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 432/90. PROCESSO PENALE - CODICE PREVIGENTE - DIBATTIMENTO - TESTIMONI - PERSONE IMPUTATE PER UNO STESSO REATO O PER REATO CONNESSO ANCHE SE PROSCIOLTI IN ISTRUTTORIA CON SENTENZA NON PIU' IMPUGNABILE - LIBERA AUDIZIONE - RITENUTA ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 432/90. PROCESSO PENALE - CODICE PREVIGENTE - DIBATTIMENTO - TESTIMONI - PERSONE IMPUTATE PER UNO STESSO REATO O PER REATO CONNESSO ANCHE SE PROSCIOLTI IN ISTRUTTORIA CON SENTENZA NON PIU' IMPUGNABILE - LIBERA AUDIZIONE - RITENUTA ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Come per l'attuale codice di procedura penale (artt. 197 e 210) anche per quello previgente (artt. 348 e 348 bis, richiamato dall'art. 450 bis) le persone prosciolte in istruttoria con sentenza non piu' impugnabile ma ancora soggetta a riapertura e a revoca, gia' imputate del medesimo reato o di un reato connesso, pur non potendo essere sentite come testimoni nello stesso procedimento, possono essere sottoposte a libera audizione (che a differenza dalla testimonianza non comporta l'obbligo di rispondere e dire la verita'). Sebbene l'art. 348 bis cod.proc.pen. 1930 non lo precisi esplicitamente, cio' si evince da quanto in esso e' anche detto circa l'applicabilita' nelle suddette situazioni delle disposizioni concernenti l'interrogatorio dell'imputato: dove l'espressione "interrogatorio" ha in sostanza lo stesso significato di quella di "esame" piu' correttamente usata nell'art. 210 del codice del 1988. D'altronde per l'ammissibilita' della libera audizione delle persone suddette, anche secondo il codice previgente, e' pure la giurisprudenza della Cassazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 450 bis cod.proc.pen. 1930, sollevata, con riferimento all'art. 24 Cost., sul presupposto che la disposizione impugnata non consentisse, nei casi in questione, la libera audizione degli imputati prosciolti).
Come per l'attuale codice di procedura penale (artt. 197 e 210) anche per quello previgente (artt. 348 e 348 bis, richiamato dall'art. 450 bis) le persone prosciolte in istruttoria con sentenza non piu' impugnabile ma ancora soggetta a riapertura e a revoca, gia' imputate del medesimo reato o di un reato connesso, pur non potendo essere sentite come testimoni nello stesso procedimento, possono essere sottoposte a libera audizione (che a differenza dalla testimonianza non comporta l'obbligo di rispondere e dire la verita'). Sebbene l'art. 348 bis cod.proc.pen. 1930 non lo precisi esplicitamente, cio' si evince da quanto in esso e' anche detto circa l'applicabilita' nelle suddette situazioni delle disposizioni concernenti l'interrogatorio dell'imputato: dove l'espressione "interrogatorio" ha in sostanza lo stesso significato di quella di "esame" piu' correttamente usata nell'art. 210 del codice del 1988. D'altronde per l'ammissibilita' della libera audizione delle persone suddette, anche secondo il codice previgente, e' pure la giurisprudenza della Cassazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 450 bis cod.proc.pen. 1930, sollevata, con riferimento all'art. 24 Cost., sul presupposto che la disposizione impugnata non consentisse, nei casi in questione, la libera audizione degli imputati prosciolti).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte