Sentenza 433/1990 (ECLI:IT:COST:1990:433)
Massima numero 16391
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
24/09/1990; Decisione del
24/09/1990
Deposito del 03/10/1990; Pubblicazione in G. U. 10/10/1990
Massime associate alla pronuncia:
16395
Titolo
SENT. 433/90 A. PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - VIOLAZIONI COMPORTANTI EVASIONI CONTRIBUTIVE E VIOLAZIONI DI ADEMPIMENTI FORMALI - PUNIBILITA' CON LA SOLA AMMENDA - IRROGAZIONE CON ORDINANZE-INGIUNZIONI - OPPOSIZIONE - ESPERIBILITA' DI RITI DIFFERENZIATI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 433/90 A. PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - VIOLAZIONI COMPORTANTI EVASIONI CONTRIBUTIVE E VIOLAZIONI DI ADEMPIMENTI FORMALI - PUNIBILITA' CON LA SOLA AMMENDA - IRROGAZIONE CON ORDINANZE-INGIUNZIONI - OPPOSIZIONE - ESPERIBILITA' DI RITI DIFFERENZIATI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'articolazione del regime processuale dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione prevista dall'art. 35, secondo, terzo, quarto e settimo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, e' giustificata dalla diversa natura dell'illecito nei due generi di violazioni distinti dalla legge. Non e' infatti irrazionale che all'opposizione alle ingiunzioni fondate sull'accertamento amministrativo di violazioni comportanti l'omesso pagamento di contributi o premi (controversia previdenziale in senso stretto), sia riservata la disciplina processuale, innanzi al giudice del lavoro, degli artt. 442 ss. cod.proc.civ. e, con essa, mantenuto il doppio grado del giudizio di merito, e che, invece, per le altre violazioni, di carattere meramente formale, sia stata prevista l'applicazione - piu' conveniente all'economia dei giudizi - della piu' agile procedura, innanzi al pretore, regolata dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981. Ne' vale in contrario il rilievo che in certe circostanze di carattere eccezionale essa puo' risultare distorta a causa di disfunzioni dell'attivita' amministrativa rimediabili con una migliore organizzazione e una maggiore efficenza. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35, secondo, terzo, quarto e settimo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689).
L'articolazione del regime processuale dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione prevista dall'art. 35, secondo, terzo, quarto e settimo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, e' giustificata dalla diversa natura dell'illecito nei due generi di violazioni distinti dalla legge. Non e' infatti irrazionale che all'opposizione alle ingiunzioni fondate sull'accertamento amministrativo di violazioni comportanti l'omesso pagamento di contributi o premi (controversia previdenziale in senso stretto), sia riservata la disciplina processuale, innanzi al giudice del lavoro, degli artt. 442 ss. cod.proc.civ. e, con essa, mantenuto il doppio grado del giudizio di merito, e che, invece, per le altre violazioni, di carattere meramente formale, sia stata prevista l'applicazione - piu' conveniente all'economia dei giudizi - della piu' agile procedura, innanzi al pretore, regolata dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981. Ne' vale in contrario il rilievo che in certe circostanze di carattere eccezionale essa puo' risultare distorta a causa di disfunzioni dell'attivita' amministrativa rimediabili con una migliore organizzazione e una maggiore efficenza. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35, secondo, terzo, quarto e settimo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte