Sentenza 433/1990 (ECLI:IT:COST:1990:433)
Massima numero 16395
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
24/09/1990; Decisione del
24/09/1990
Deposito del 03/10/1990; Pubblicazione in G. U. 10/10/1990
Massime associate alla pronuncia:
16391
Titolo
SENT. 433/90 B. PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - VIOLAZIONI COMPORTANTI EVASIONI CONTRIBUTIVE E VIOLAZIONI DI ADEMPIMENTI FORMALI - PUNIBILITA' CON LA SOLA AMMENDA - IRROGAZIONE CON ORDINANZE-INGIUNZIONI - OPPOSIZIONE - ESPERIBILITA' DI RITI DIFFERENZIATI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 433/90 B. PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - VIOLAZIONI COMPORTANTI EVASIONI CONTRIBUTIVE E VIOLAZIONI DI ADEMPIMENTI FORMALI - PUNIBILITA' CON LA SOLA AMMENDA - IRROGAZIONE CON ORDINANZE-INGIUNZIONI - OPPOSIZIONE - ESPERIBILITA' DI RITI DIFFERENZIATI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il diverso regime processuale dell'opposizione alle ordinanze-ingiunzioni, a seconda che si tratti di violazioni comportanti evasioni contributive o violazioni di adempimenti formali, previsto dall'art. 35, secondo, terzo, quarto e settimo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, non comporta una lesione del diritto di difesa. Non per quanto riguarda i mezzi di prova, che anzi l'art. 23, sesto comma, stessa legge - applicabile per le violazioni del secondo tipo - ammette la prova testimoniale con maggiore larghezza dell'art. 421 cod.proc.civ., applicabile nel giudizio di opposizione alle ingiunzioni emesse dall'INPS; ne' a cagione dell'inappellabilita' della sentenza (art. 23, ultimo comma), atteso che il doppio grado della giurisdizione di merito non e' un principio costituzionalmente garantito. Ne' si puo' trarre argomento dal fatto che, nel caso in cui l'uno e l'altro procedimento vertano su violazioni inerenti allo stesso rapporto di lavoro, il giudice del lavoro, investito dell'opposizione dell'ordinanza ingiuntiva per le violazioni del primo tipo, potrebbe trovarsi vincolato sul punto dell'esistenza del rapporto di lavoro, perche' il giudicato, formatosi nell'altro giudizio mediante ordinanza di convalida del provvedimento opposto (art. 23, quinto comma), fa stato limitatamente all'obbligo di adempiere la sanzione pecuniaria irrogata, mentre ad ogni altro effetto non impedisce che l'esistenza del rapporto di lavoro possa essere rimessa in discussione. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35, secondo, terzo, quarto e settimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Il diverso regime processuale dell'opposizione alle ordinanze-ingiunzioni, a seconda che si tratti di violazioni comportanti evasioni contributive o violazioni di adempimenti formali, previsto dall'art. 35, secondo, terzo, quarto e settimo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, non comporta una lesione del diritto di difesa. Non per quanto riguarda i mezzi di prova, che anzi l'art. 23, sesto comma, stessa legge - applicabile per le violazioni del secondo tipo - ammette la prova testimoniale con maggiore larghezza dell'art. 421 cod.proc.civ., applicabile nel giudizio di opposizione alle ingiunzioni emesse dall'INPS; ne' a cagione dell'inappellabilita' della sentenza (art. 23, ultimo comma), atteso che il doppio grado della giurisdizione di merito non e' un principio costituzionalmente garantito. Ne' si puo' trarre argomento dal fatto che, nel caso in cui l'uno e l'altro procedimento vertano su violazioni inerenti allo stesso rapporto di lavoro, il giudice del lavoro, investito dell'opposizione dell'ordinanza ingiuntiva per le violazioni del primo tipo, potrebbe trovarsi vincolato sul punto dell'esistenza del rapporto di lavoro, perche' il giudicato, formatosi nell'altro giudizio mediante ordinanza di convalida del provvedimento opposto (art. 23, quinto comma), fa stato limitatamente all'obbligo di adempiere la sanzione pecuniaria irrogata, mentre ad ogni altro effetto non impedisce che l'esistenza del rapporto di lavoro possa essere rimessa in discussione. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35, secondo, terzo, quarto e settimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte