Sentenza 435/1990 (ECLI:IT:COST:1990:435)
Massima numero 16504
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  26/09/1990;  Decisione del  26/09/1990
Deposito del 10/10/1990; Pubblicazione in G. U. 17/10/1990
Massime associate alla pronuncia:  16625  16626  16627


Titolo
SENT. 435/90 A. PROCESSO PENALE - IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - RITO CAMERALE - ACCORDO SULL'ACCOGLIMENTO IN TUTTO O IN PARTE DEI MOTIVI CON RINUNCIA AGLI ALTRI - APPLICABILITA' DELL'ISTITUTO ANCHE NEI CASI IN CUI DEBBA DECIDERSI SULLA RESPONSABILITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
La ratio della direttiva n. 93, quale emerge dalla legge delega e dai lavori preparatori, e' quella di accelerare la definizione del processo con l'adozione di un rito abbreviato, ma a patto che siano in discussione questioni attinenti alla pena e non anche alla responsabilita'. Ritenere che l'accordo tra le parti possa far travalicare tale limite significa infatti supporre che il legislatore delegante abbia inteso derogare indiscriminatamente, nella materia degli appelli, al generale principio della pubblicita' nella trattazione del merito dei procedimenti penali. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi l'art. 599, quarto comma, del nuovo codice di rito, nonche' il successivo quinto comma ed il secondo comma dell'art. 602 - che presuppongono il primo - in quanto eccedenti i limiti della delega, nella parte in cui consentono la definizione del procedimento nei modi ivi previsti anche al di fuori dei casi elencati nel primo comma dello stesso art. 599. Il richiamo ad esso dell'art. 245 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, va inteso di conseguenza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  dirett. 93

legge  16/02/1987  n. 81  art. 6