Sentenza 435/1990 (ECLI:IT:COST:1990:435)
Massima numero 16626
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
26/09/1990; Decisione del
26/09/1990
Deposito del 10/10/1990; Pubblicazione in G. U. 17/10/1990
Titolo
SENT. 435/90 C. PROCESSO PENALE - IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - RITO CAMERALE - RILEVANZA DEL RUOLO RICONOSCIUTO ALL'ACCORDO DELLE PARTI NELLA LEGGE DELEGA - IMPLICAZIONI - LIMITI.
SENT. 435/90 C. PROCESSO PENALE - IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - RITO CAMERALE - RILEVANZA DEL RUOLO RICONOSCIUTO ALL'ACCORDO DELLE PARTI NELLA LEGGE DELEGA - IMPLICAZIONI - LIMITI.
Testo
Il ruolo pur rilevante che l'accordo delle parti ha secondo la legge delega, nella configurazione di vari istituti previsti ai fini di semplificazione, se vale a legittimare che, in aggiunta al modo di definizione dell'appello in camera di consiglio ai sensi del primo comma dell'art. 599, ne sia configurato un altro che, essendo basato su tale accordo, puo' comunque risultare di ulteriore semplificazione - in quanto puo' prescindere dall'instaurazione del contraddittorio nelle forme di cui all'art. 127 -, non e' sufficiente, invece, a far ritenere che l'accordo possa investire materie per le quali il legislatore delegante ha stimato necessaria la procedura normale.
Il ruolo pur rilevante che l'accordo delle parti ha secondo la legge delega, nella configurazione di vari istituti previsti ai fini di semplificazione, se vale a legittimare che, in aggiunta al modo di definizione dell'appello in camera di consiglio ai sensi del primo comma dell'art. 599, ne sia configurato un altro che, essendo basato su tale accordo, puo' comunque risultare di ulteriore semplificazione - in quanto puo' prescindere dall'instaurazione del contraddittorio nelle forme di cui all'art. 127 -, non e' sufficiente, invece, a far ritenere che l'accordo possa investire materie per le quali il legislatore delegante ha stimato necessaria la procedura normale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte