Assistenza e solidarietà sociale - Prestazioni assistenziali - Soggetti condannati per reati di particolare allarme sociale - Applicazione, quale sanzione accessoria, della revoca dell'indennità di disoccupazione, dell'assegno sociale, della pensione sociale e della pensione per gli invalidi civili - Applicabilità nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere - Disciplina a regime - Illegittimità costituzionale in via consequenziale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'art. 2, comma 58, della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui prevede la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere. Dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 61 dell'art. 2 della legge n. 92 del 2012, consegue, negli stessi limiti, anche quella del comma 58, ove si prevede, a regime, la revoca delle prestazioni assistenziali con la sentenza di condanna per i reati di particolare allarme sociale previsti dalla stessa disposizione. L'illegittimità della revoca, infatti, deriva dal pregiudizio al diritto all'assistenza per chi necessiti dei mezzi per sopravvivere, che deve essere comunque garantito a ciascun individuo, pur se colpevole di determinati reati. Pregiudizio che resta il medesimo anche quando la revoca venga disposta dalla sentenza di condanna per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, ossia nella fattispecie di cui al comma 58.