Sentenza 437/1990 (ECLI:IT:COST:1990:437)
Massima numero 16497
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  26/09/1990;  Decisione del  26/09/1990
Deposito del 10/10/1990; Pubblicazione in G. U. 17/10/1990
Massime associate alla pronuncia:  16496


Titolo
SENT. 437/90 B. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE AI COMUNI SEDE DI UNIVERSITA' O DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ESERCIZIO - OBBLIGO PER I COMUNI DI AVVALERSI DI APPOSITE AZIENDE - DISCIPLINA DA PARTE DELLA REGIONE DEGLI ORGANI DELLE AZIENDE STESSE, DELLA LORO FORMAZIONE E DEI RELATIVI CONTROLLI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE

Testo
La legge della regione Emilia-Romagna del 19 marzo 1990, nel delegare ai Comuni - sede di universita' o di istituti di istruzione superiore - le funzioni amministrative concernenti gli interventi per il diritto allo studio universitario (art. 22, primo comma), ha istituito all'art. 22, secondo comma, ai fini della gestione degli interventi stessi, degli enti pubblici locali non territoriali, destinati ad operare - ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 616 del 1977 (e dell'art. 62 dello Statuto della Regione) - nella materia dell'assistenza scolastica gia' trasferita alla sfera regionale, il cui carattere non comunale e' indirettamente confermato dalle successive disposizioni concernenti il relativo personale (artt. 29, 30, 39) e le risorse economiche (artt. 33, 35, 36). La norma suddetta non si pone in contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione al r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578, giacche' non essendo tali enti, assimilabili alle aziende municipalizzate previste da tale decreto (ora aziende speciali di cui all'art. 22, terzo comma, lett. c) della legge 8 giugno 1990, n. 142), non risulta vulnerata l'autonomia del comune. Ne' risultano violati i limiti propri della delega amministrativa, pur avendo la normativa regionale, con una certa anomalia, disposto contestualmente anche in ordine agli organi degli enti istituiti, alla loro formazione ed ai relativi controlli, in quanto la soluzione adottata non incide sulla struttura organizzativa dell'ente delegato e si giustifica sul piano della naturale flessibilita' delle forme tipiche della delegazione amministrativa (v. massima precedente). (Non fondatezza, in riferimento all'art. 117 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 22, 24, 25, 26 e 27 della legge della Regione Emilia-Romagna riapprovata il 19 marzo 1990).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte