Ordinanza 442/1990 (ECLI:IT:COST:1990:442)
Massima numero 16456
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
26/09/1990; Decisione del
26/09/1990
Deposito del 10/10/1990; Pubblicazione in G. U. 17/10/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 442/90. FORZE ARMATE - CHIAMATA ALLE ARMI PER CHI HA USUFRUITO DEL RITARDO DEL SERVIZIO MILITARE - TERMINE PER L'AMMINISTRAZIONE - PERENTORIETA' - MANCATA PREVISIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 442/90. FORZE ARMATE - CHIAMATA ALLE ARMI PER CHI HA USUFRUITO DEL RITARDO DEL SERVIZIO MILITARE - TERMINE PER L'AMMINISTRAZIONE - PERENTORIETA' - MANCATA PREVISIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo del servizio militare sia disposta non oltre il termine di un anno alla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo. - S. n. 41/1990 e o. nn. 148/1990, 273/1990 e 326/1990.
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo del servizio militare sia disposta non oltre il termine di un anno alla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo. - S. n. 41/1990 e o. nn. 148/1990, 273/1990 e 326/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 52
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte