Ambiente - Norme della Regione Liguria - Esercizio venatorio da appostamento temporaneo - Mantenimento sul fondo altrui del materiale usato per la sua costruzione, salvo che il proprietario o il conduttore manifestino espressamente il proprio dissenso - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 2, comma 1, della legge reg. Liguria n. 9 del 2020, che modifica l'art. 29, comma 13, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994. La disposizione impugnata dal Governo, nel consentire ai cacciatori di mantenere sul fondo altrui - salvo espresso dissenso del proprietario - il materiale utilizzato per la costruzione degli appostamenti temporanei, vìola la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, poiché comprime le facoltà assicurate dal codice civile al proprietario del terreno e impone a questo uno specifico onere formale nell'espressione del diniego, così derogando al principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale stabilito dall'ordinamento civile.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la disciplina del diritto di proprietà attiene alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile; l'ordinamento del diritto privato si pone dunque quale limite alla legislazione regionale, in quanto fondato sull'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire sul territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti tra privati. Il limite dell'ordinamento civile, quindi, identifica un'area riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale e comprende i rapporti tradizionalmente oggetto di codificazione. (Precedenti citati: sentenze n. 228 del 2016, n. 131 del 2013, n. 123 del 2010, n. 295 del 2009, n. 160 del 2009, n. 326 del 2008 e n. 51 del 2008).