Sentenza 443/1990 (ECLI:IT:COST:1990:443)
Massima numero 16463
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
26/09/1990; Decisione del
26/09/1990
Deposito del 12/10/1990; Pubblicazione in G. U. 17/10/1990
Titolo
SENT. 443/90 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI DECIDERE IN MERITO ALLE DOMANDE CIVILI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 443/90 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI DECIDERE IN MERITO ALLE DOMANDE CIVILI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il fatto che il danneggiato non possa - per effetto delle norme impugnate - partecipare al processo penale non incide, in modo apprezzabile, sul diritto costituzionalmente garantito della difesa, ne' su quello primario dell'agire in giudizio, restando impregiudicato l'esercizio dell'azione in sede civile ed evitandosi, al tempo stesso, di confliggere con le esigenze di speditezza del processo penale. Ogni separazione dell'azione civile dal processo penale non puo' essere considerata come esclusione o menomazione del diritto di tutela giurisdizionale: essa costituisce una modalita' di detta tutela, che generalmente e' alternativa, ma che il legislatore, nell'ambito del suo potere discrezionale, puo' scegliere come esclusiva in vista di altri interessi da tutelare, quale quello "alla speditezza del processo penale". (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444, secondo comma, secondo periodo, c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice decida sulla domanda proposta dalla parte civile per le restituzioni, il risarcimento del danno e la relativa liquidazione, o, in caso di domanda generica, per il pagamento di una provvisionale nei limiti del danno gia' accertato o, infine, sull'eventuale pubblicazione della sentenza). - S. nn. 166/1975 e 171/1982.
Il fatto che il danneggiato non possa - per effetto delle norme impugnate - partecipare al processo penale non incide, in modo apprezzabile, sul diritto costituzionalmente garantito della difesa, ne' su quello primario dell'agire in giudizio, restando impregiudicato l'esercizio dell'azione in sede civile ed evitandosi, al tempo stesso, di confliggere con le esigenze di speditezza del processo penale. Ogni separazione dell'azione civile dal processo penale non puo' essere considerata come esclusione o menomazione del diritto di tutela giurisdizionale: essa costituisce una modalita' di detta tutela, che generalmente e' alternativa, ma che il legislatore, nell'ambito del suo potere discrezionale, puo' scegliere come esclusiva in vista di altri interessi da tutelare, quale quello "alla speditezza del processo penale". (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444, secondo comma, secondo periodo, c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice decida sulla domanda proposta dalla parte civile per le restituzioni, il risarcimento del danno e la relativa liquidazione, o, in caso di domanda generica, per il pagamento di una provvisionale nei limiti del danno gia' accertato o, infine, sull'eventuale pubblicazione della sentenza). - S. nn. 166/1975 e 171/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Altri parametri e norme interposte