Sentenza 443/1990 (ECLI:IT:COST:1990:443)
Massima numero 16464
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  26/09/1990;  Decisione del  26/09/1990
Deposito del 12/10/1990; Pubblicazione in G. U. 17/10/1990
Massime associate alla pronuncia:  16462  16463  16465  16466  16467


Titolo
SENT. 443/90 C. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE GIA' ESPERITA - IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI DECIDERE SULLE DOMANDE CIVILI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'esclusione del potere per il giudice penale di decidere sulle domande proposte dalla parte civile gia' costituita, in caso di applicazione della pena su concorde richiesta del P.M. e dell'imputato, non comporta violazione del principio del giudice naturale quando consegue al verificarsi di una determinata condizione espressamente prevista in via generale dalla legge, specie quando, come nella fattispecie, la competenza cosi' sottratta al giudice penale e' una competenza originariamente spettante al giudice civile al quale viene cosi' restituita. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444, secondo comma, secondo periodo, nelle stesse parti di cui alla precedente massima). - S. nn. 164/1983, 207/1987 e 641/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 1

Altri parametri e norme interposte