Sentenza 443/1990 (ECLI:IT:COST:1990:443)
Massima numero 16465
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  26/09/1990;  Decisione del  26/09/1990
Deposito del 12/10/1990; Pubblicazione in G. U. 17/10/1990
Massime associate alla pronuncia:  16462  16463  16464  16466  16467


Titolo
SENT. 443/90 D. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE GIA' ESPERITA - IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI DECIDERE SULLE DOMANDE CIVILI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nell'ipotesi di applicazione della pena su concorde richiesta del P.M. e dell'imputato il divieto per il giudice di decidere sulle domande proposte dalla parte civile, gia' costituita, non viola il principio di uguaglianza in quanto il riconoscimento dei benefici concessi all'imputato a scapito della parte civile, l'impossibilita' per i danneggiati da reati punibili meno gravemente di fruire dell'immediata pronuncia in sede penale sull'azione civile, sempre fruibile invece dai danneggiati da reati piu' gravi ed, infine, l'eventualita' a fronte di identico reato che la parte civile venga esclusa dal solo giudizio relativo all'imputato che si avvale del rito speciale, trovano giustificazione nella diversa posizione dell'imputato rispetto a quella della parte civile. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444, secondo comma, secondo periodo, c.p.p. (v. massima B)).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte