Sentenza 443/1990 (ECLI:IT:COST:1990:443)
Massima numero 16466
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  26/09/1990;  Decisione del  26/09/1990
Deposito del 12/10/1990; Pubblicazione in G. U. 17/10/1990
Massime associate alla pronuncia:  16462  16463  16464  16465  16467


Titolo
SENT. 443/90 E. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI DECIDERE SULLE SPESE PROCESSUALI DELLA PARTE CIVILE GIA' COSTITUITA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
E' privo di qualsiasi giustificazione il divieto posto al giudice penale dall'art. 444, secondo comma, secondo periodo, nella parte relativa al potere di condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali incontrate dalla parte civile sia per la costituzione nel processo penale sia nel caso, ancora piu' grave, in cui l'azione civile, inizialmente proposta davanti al giudice civile, sia stata trasferita nel processo penale in quanto la mancata decisione sull'azione civile esercitata nel processo penale dal soggetto cui il reato ha recato danno non puo' essere ricollegata ne' ad una determinazione dell'interessato, ne' a qualcosa di addebitabile a lui, ma soltanto ad una scelta tra le parti del rapporto processuale penale favorevolmente valutata dal giudice. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 444, secondo comma, secondo periodo, per contrasto con l'art. 24, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice possa condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo eventualmente disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 1

Altri parametri e norme interposte