Sentenza 444/1990 (ECLI:IT:COST:1990:444)
Massima numero 16424
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
26/09/1990; Decisione del
26/09/1990
Deposito del 12/10/1990; Pubblicazione in G. U. 17/10/1990
Titolo
SENT. 444/90 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE SOLLEVATA NEL CORSO DI GIUDIZIO CAUTELARE - AMMISSIBILITA' - LIMITI.
SENT. 444/90 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE SOLLEVATA NEL CORSO DI GIUDIZIO CAUTELARE - AMMISSIBILITA' - LIMITI.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale sono inammissibili le questioni sollevate in sede di giudizio cautelare dopo l'accoglimento della relativa istanza da parte del giudice, e cio' per l'avvenuto esaurimento di ogni sua potesta' in quella sede, con conseguente irrilevanza della questione ai fini di quel procedimento. Invece, la sospensione degli atti impugnati in via provvisoria e temporanea fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di costituzionalita', disposta contemporaneamente all'ordinanza di rimessione alla Corte, non determina per la natura meramente tecnica ed interinale della pronuncia, l'esaurimento del potere cautelare del giudice ne' quindi, il venir meno della rilevanza della questione sollevata. - S. n. 579/1989.
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale sono inammissibili le questioni sollevate in sede di giudizio cautelare dopo l'accoglimento della relativa istanza da parte del giudice, e cio' per l'avvenuto esaurimento di ogni sua potesta' in quella sede, con conseguente irrilevanza della questione ai fini di quel procedimento. Invece, la sospensione degli atti impugnati in via provvisoria e temporanea fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di costituzionalita', disposta contemporaneamente all'ordinanza di rimessione alla Corte, non determina per la natura meramente tecnica ed interinale della pronuncia, l'esaurimento del potere cautelare del giudice ne' quindi, il venir meno della rilevanza della questione sollevata. - S. n. 579/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte