Sentenza 444/1990 (ECLI:IT:COST:1990:444)
Massima numero 16426
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
26/09/1990; Decisione del
26/09/1990
Deposito del 12/10/1990; Pubblicazione in G. U. 17/10/1990
Titolo
SENT. 444/90 C. ISTRUZIONE PUBBLICA - PERSONALE SCOLASTICO - PERSONALE ASSUNTO DOPO IL 1 OTTOBRE 1974 CHE AL COMPIMENTO DEL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETA' NON ABBIA RAGGIUNTO L'ETA' MINIMA PENSIONABILE - POSSIBILITA' DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO FINO AL CONSEGUIMENTO DI TALE ETA' - PRECLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 444/90 C. ISTRUZIONE PUBBLICA - PERSONALE SCOLASTICO - PERSONALE ASSUNTO DOPO IL 1 OTTOBRE 1974 CHE AL COMPIMENTO DEL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETA' NON ABBIA RAGGIUNTO L'ETA' MINIMA PENSIONABILE - POSSIBILITA' DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO FINO AL CONSEGUIMENTO DI TALE ETA' - PRECLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Nel quadro di una piu' completa attuazione dell'art. 38, secondo comma, Cost., cosi' come auspicato dalla Corte in recenti pronuncie concernenti il trattenimento in servizio ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, la intervenuta legislazione in materia di stato giuridico del personale della scuola (d.l. 6 novembre 1989, n. 357, conv. in l. 27 dicembre 1989, n. 417, art. 10, sesto comma; l. 28 febbraio 1990, n. 37, art. 1, comma quarto-quinquies) e' volta da un lato ad evitare il piu' possibile il verificarsi, per il personale scolastico, di ipotesi di mancato raggiungimento del diritto a pensione al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', e, dall'altro, ad estendere ad altre categorie le norme derogatorie stabilite per detto personale. In tale contesto normativo non puo' essere preclusa, senza violare il citato parametro costituzionale, la possibilita' per il personale stesso che al compimento del sessantacinquesimo anno - e quale che sia la data di assunzione - non abbia ancora maturato il diritto alla pensione, di derogare a questo limite per il collocamento a riposo, al solo scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento del diritto in questione. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - restando assorbito il profilo di censura relativo all'art. 3 Cost. - l'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, nella parte in cui non consente al personale assunto dopo il 1 ottobre 1974, che al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianita' minima (e comunque non oltre il settantesimo anno di eta'). - S. nn. 238/1988 e 461/1989.
Nel quadro di una piu' completa attuazione dell'art. 38, secondo comma, Cost., cosi' come auspicato dalla Corte in recenti pronuncie concernenti il trattenimento in servizio ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, la intervenuta legislazione in materia di stato giuridico del personale della scuola (d.l. 6 novembre 1989, n. 357, conv. in l. 27 dicembre 1989, n. 417, art. 10, sesto comma; l. 28 febbraio 1990, n. 37, art. 1, comma quarto-quinquies) e' volta da un lato ad evitare il piu' possibile il verificarsi, per il personale scolastico, di ipotesi di mancato raggiungimento del diritto a pensione al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', e, dall'altro, ad estendere ad altre categorie le norme derogatorie stabilite per detto personale. In tale contesto normativo non puo' essere preclusa, senza violare il citato parametro costituzionale, la possibilita' per il personale stesso che al compimento del sessantacinquesimo anno - e quale che sia la data di assunzione - non abbia ancora maturato il diritto alla pensione, di derogare a questo limite per il collocamento a riposo, al solo scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento del diritto in questione. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - restando assorbito il profilo di censura relativo all'art. 3 Cost. - l'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, nella parte in cui non consente al personale assunto dopo il 1 ottobre 1974, che al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianita' minima (e comunque non oltre il settantesimo anno di eta'). - S. nn. 238/1988 e 461/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte