Sentenza 138/2021 (ECLI:IT:COST:2021:138)
Massima numero 44054
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  26/05/2021;  Decisione del  26/05/2021
Deposito del 06/07/2021; Pubblicazione in G. U. 07/07/2021
Massime associate alla pronuncia:  44053  44055  44056  44057


Titolo
Ricorso in via principale - Impugnazione di legge in materia di difesa del suolo - Corretta evocazione del parametro da parte del ricorrente - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erroneità del parametro evocato, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge reg. Liguria n. 9 del 2020. L'eccezione, che investe peraltro un profilo di merito, non considera che le attività relative alla difesa del suolo - e, in particolare, quelle relative alla salvaguardia per i rischi derivanti da dissesto idrogeologico - sono riconducibili alla materia di esclusiva competenza statale della tutela dell'ambiente, e non sono invece ricomprese nella difesa del suolo, riconducibile alla materia di legislazione concorrente del governo del territorio. (Precedenti citati: sentenze n. 109 del 2011, n. 341 del 2010, n. 254 del 2009, n. 246 del 2009 e n. 232 del 2009).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  19/05/2020  n. 9  art. 6  co. 

legge della Regione Liguria  22/07/1999  n. 4  art. 35  co. 4

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte