Sentenza 445/1990 (ECLI:IT:COST:1990:445)
Massima numero 16469
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  26/09/1990;  Decisione del  26/09/1990
Deposito del 12/10/1990; Pubblicazione in G. U. 17/10/1990
Massime associate alla pronuncia:  16468  16470  16471


Titolo
SENT. 445/90 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DEL P.M. - MANCATA CONDIVISIONE DA PARTE DEL G.I.P. - CONSEGUENZE - DISCIPLINA CODICISTICA E DISCIPLINA DI ATTUAZIONE - COMBINATO DISPOSTO - ESCLUSIONE.

Testo
Gli artt. 554, secondo comma, c.p.p. e 157 d.lgs 28 luglio 1989, n. 271 (che prevedono, rispettivamente, il primo: la restituzione degli atti al P.M., in caso di mancata condivisione della richiesta di archiviazione, per la formulazione dell'imputazione e il secondo: l'informativa del G.I.P. al P.G., quando, pur avendo emesso decreto di archiviazione, ritenga necessarie ulteriori indagini) non costituiscono un combinato disposto e pertanto, per controllare la loro rispondenza all'art. 3 Cost., vanno analizzati distintamente, trattandosi di due disposizioni complementari, nel senso che la seconda, emanata in epoca successiva, e' stata voluta dal legislatore delegato proprio per ovviare con l'apprestamento di un apposito meccanismo (informativa al procuratore generale ed eventuale sua richiesta di riapertura delle indagini) ad una manchevolezza della prima.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte