Sentenza 445/1990 (ECLI:IT:COST:1990:445)
Massima numero 16470
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
26/09/1990; Decisione del
26/09/1990
Deposito del 12/10/1990; Pubblicazione in G. U. 17/10/1990
Titolo
SENT. 445/90 C. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DEL P.M. - MANCATA CONDIVISIONE DEL G.I.P. - CONSEGUENZE - POTERI DEL G.I.P. LIMITATI ALLA EMISSIONE DEL DECRETO DI ARCHIVIAZIONE E RICHIESTA DI ULTERIORI INDAGINI AL P.G.- ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 445/90 C. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DEL P.M. - MANCATA CONDIVISIONE DEL G.I.P. - CONSEGUENZE - POTERI DEL G.I.P. LIMITATI ALLA EMISSIONE DEL DECRETO DI ARCHIVIAZIONE E RICHIESTA DI ULTERIORI INDAGINI AL P.G.- ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' ispirata a ragionevolezza e coerenza, ne' a criteri di speditezza e funzionalita' la norma secondo cui il G.I.P. presso la Pretura, investito della richiesta di archiviazione del P.M., anche se ritenga necessarie ulteriori indagini, debba emettere decreto di archiviazione, essendogli consentito soltanto di sollecitare il P.G. ad esperire gli accertamenti a lui preclusi. Pertanto tale normativa si concreta in una completa inversione dei ruoli del giudice e del P.M. come istituzionalmente previsti nel sistema del codice. La circostanza, poi, che sia rimessa alla discrezionalita' del P.G. la riapertura o meno delle indagini dimostra come l'esigenza espressa dal G.I.P. non riceve dal legislatore, che pur se ne e' fatto carico nelle norme di attuazione, alcuna effettiva garanzia. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost. (assorbito il profilo relativo all'art. 112), l'art. 157 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271.
Non e' ispirata a ragionevolezza e coerenza, ne' a criteri di speditezza e funzionalita' la norma secondo cui il G.I.P. presso la Pretura, investito della richiesta di archiviazione del P.M., anche se ritenga necessarie ulteriori indagini, debba emettere decreto di archiviazione, essendogli consentito soltanto di sollecitare il P.G. ad esperire gli accertamenti a lui preclusi. Pertanto tale normativa si concreta in una completa inversione dei ruoli del giudice e del P.M. come istituzionalmente previsti nel sistema del codice. La circostanza, poi, che sia rimessa alla discrezionalita' del P.G. la riapertura o meno delle indagini dimostra come l'esigenza espressa dal G.I.P. non riceve dal legislatore, che pur se ne e' fatto carico nelle norme di attuazione, alcuna effettiva garanzia. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost. (assorbito il profilo relativo all'art. 112), l'art. 157 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte