Sentenza 445/1990 (ECLI:IT:COST:1990:445)
Massima numero 16471
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
26/09/1990; Decisione del
26/09/1990
Deposito del 12/10/1990; Pubblicazione in G. U. 17/10/1990
Titolo
SENT. 445/90 D. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DEL P.M. - MANCATA CONDIVISIONE DEL G.I.P. - ALTERNATIVE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 445/90 D. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DEL P.M. - MANCATA CONDIVISIONE DEL G.I.P. - ALTERNATIVE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Dopo la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 157, d.lgs. n. 271/1989 (v. massima C), al G.I.P. presso la Pretura, che non ritenga di accogliere la richiesta di archiviazione del P.M., rimarrebbe come unica alternativa la richiesta di formulazione dell'imputazione per l'immediata citazione a giudizio della persona sottoposta alle indagini preliminari con la conseguenza che proprio il rito pretorile, da disciplinare per delega secondo criteri di "massima semplificazione", viene sottoposto ad inevitabili complicanze, mentre il rito di base fruisce della possibilita' di acquisire agilmente, nel termine indispensabile fissato dal giudice, ulteriori chiarimenti preziosi per le determinazioni del pubblico ministero. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., restando assorbito l'ulteriore profilo relativo all'art. 112, l'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, per la parte in cui non prevede che, di fronte ad una richiesta di archiviazione presentata per infondatezza della notizia di reato, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale indichi con ordinanza al pubblico ministero le ulteriori indagini ritenute necessarie, fissando il termine indispensabile per il loro compimento.
Dopo la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 157, d.lgs. n. 271/1989 (v. massima C), al G.I.P. presso la Pretura, che non ritenga di accogliere la richiesta di archiviazione del P.M., rimarrebbe come unica alternativa la richiesta di formulazione dell'imputazione per l'immediata citazione a giudizio della persona sottoposta alle indagini preliminari con la conseguenza che proprio il rito pretorile, da disciplinare per delega secondo criteri di "massima semplificazione", viene sottoposto ad inevitabili complicanze, mentre il rito di base fruisce della possibilita' di acquisire agilmente, nel termine indispensabile fissato dal giudice, ulteriori chiarimenti preziosi per le determinazioni del pubblico ministero. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., restando assorbito l'ulteriore profilo relativo all'art. 112, l'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, per la parte in cui non prevede che, di fronte ad una richiesta di archiviazione presentata per infondatezza della notizia di reato, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale indichi con ordinanza al pubblico ministero le ulteriori indagini ritenute necessarie, fissando il termine indispensabile per il loro compimento.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte