Sentenza 446/1990 (ECLI:IT:COST:1990:446)
Massima numero 16510
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
26/09/1990; Decisione del
26/09/1990
Deposito del 12/10/1990; Pubblicazione in G. U. 17/10/1990
Titolo
SENT. 446/90 B. COMPETENZA E GIURISDIZIONE PENALE - GIURISDIZIONE NEI CONFRONTI DI MILITARI N.A.T.O. DI STANZA IN ITALIA - RINUNCIA DELLO STATO ITALIANO ALL'ESERCIZIO PRIORITARIO DI ESSA - POSSIBILITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 446/90 B. COMPETENZA E GIURISDIZIONE PENALE - GIURISDIZIONE NEI CONFRONTI DI MILITARI N.A.T.O. DI STANZA IN ITALIA - RINUNCIA DELLO STATO ITALIANO ALL'ESERCIZIO PRIORITARIO DI ESSA - POSSIBILITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il principio del giudice naturale precostituito per legge presiede alla disciplina delle competenze dei giudici all'interno dell'ordinamento, e dunque e' del tutto estraneo a fattispecie - come quella che prevede la facolta' di rinuncia dello Stato italiano alla giurisdizione nei confronti di militari appartenenti a corpi armati N.A.T.O. di stanza in Italia - dalla cui applicazione dipende non gia' quale giudice debba procedere, ma se vi debba essere un processo nello Stato italiano. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 25, comma primo, Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 2, l. 30 novembre 1955 n. 1335, nella parte in cui da' esecuzione all'art. VII, paragrafo 3, lett. c, della Convenzione firmata a Londra il 19 giugno 1951). - S. n. 96/1973; sulla portata del principio del giudice naturale, v. S. nn. 77/1977 e 127/1979.
Il principio del giudice naturale precostituito per legge presiede alla disciplina delle competenze dei giudici all'interno dell'ordinamento, e dunque e' del tutto estraneo a fattispecie - come quella che prevede la facolta' di rinuncia dello Stato italiano alla giurisdizione nei confronti di militari appartenenti a corpi armati N.A.T.O. di stanza in Italia - dalla cui applicazione dipende non gia' quale giudice debba procedere, ma se vi debba essere un processo nello Stato italiano. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 25, comma primo, Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 2, l. 30 novembre 1955 n. 1335, nella parte in cui da' esecuzione all'art. VII, paragrafo 3, lett. c, della Convenzione firmata a Londra il 19 giugno 1951). - S. n. 96/1973; sulla portata del principio del giudice naturale, v. S. nn. 77/1977 e 127/1979.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte