Sentenza 446/1990 (ECLI:IT:COST:1990:446)
Massima numero 16512
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
26/09/1990; Decisione del
26/09/1990
Deposito del 12/10/1990; Pubblicazione in G. U. 17/10/1990
Titolo
SENT. 446/90 C. COMPETENZA E GIURISDIZIONE PENALE - COORDINAMENTO FRA LA GIURISDIZIONE ITALIANA E QUELLA STRANIERA - RINUNCIA DELLO STATO ITALIANO ALL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE O PREVISIONI DI CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA' (O PROSEGUIBILITA') DELL'AZIONE PENALE - DIVIETI COSTITUZIONALI - INSUSSISTENZA.
SENT. 446/90 C. COMPETENZA E GIURISDIZIONE PENALE - COORDINAMENTO FRA LA GIURISDIZIONE ITALIANA E QUELLA STRANIERA - RINUNCIA DELLO STATO ITALIANO ALL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE O PREVISIONI DI CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA' (O PROSEGUIBILITA') DELL'AZIONE PENALE - DIVIETI COSTITUZIONALI - INSUSSISTENZA.
Testo
Nell'ambito della cooperazione tra Stati - cui l'ordinamento italiano mostra significativa disponibilita' agli artt. 10, 11 e 26 Cost. - non puo' ritenersi vietato da alcun principio costituzionale o precluso al legislatore ordinario il potere di rinunciare alla giurisdizione, in se' considerato, o, per altro verso, di stabilire che determinate condizioni concorrano perche' l'azione penale possa essere promossa o proseguita. - S. nn. 48/1979, 14/1964.
Nell'ambito della cooperazione tra Stati - cui l'ordinamento italiano mostra significativa disponibilita' agli artt. 10, 11 e 26 Cost. - non puo' ritenersi vietato da alcun principio costituzionale o precluso al legislatore ordinario il potere di rinunciare alla giurisdizione, in se' considerato, o, per altro verso, di stabilire che determinate condizioni concorrano perche' l'azione penale possa essere promossa o proseguita. - S. nn. 48/1979, 14/1964.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 26
Altri parametri e norme interposte