Sentenza 446/1990 (ECLI:IT:COST:1990:446)
Massima numero 16514
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
26/09/1990; Decisione del
26/09/1990
Deposito del 12/10/1990; Pubblicazione in G. U. 17/10/1990
Titolo
SENT. 446/90 D. COMPETENZA E GIURIDIZIONE PENALE - GIURISDIZIONE NEI CONFRONTI DI MILITARI DELLA N.A.T.O. DI STANZA IN ITALIA - RINUNCIA DELLO STATO ITALIANO ALL'ESERCIZIO PRIORITARIO DI ESSA - FACOLTA' ATTRIBUTIVA AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 446/90 D. COMPETENZA E GIURIDIZIONE PENALE - GIURISDIZIONE NEI CONFRONTI DI MILITARI DELLA N.A.T.O. DI STANZA IN ITALIA - RINUNCIA DELLO STATO ITALIANO ALL'ESERCIZIO PRIORITARIO DI ESSA - FACOLTA' ATTRIBUTIVA AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile - per aver ad oggetto una norma regolamentare, come tale sindacabile non dalla Corte costituzionale ma dal giudice chiamato ad applicarla - la questione di costituzionalita' dell'art. 1, d.P.R. 2 dicembre 1956 n. 1666, nella parte in cui "attribuisce al Ministro di grazia e giustizia la facolta' di rinuncia alla priorita' nell'esercizio della giurisdizione nei confronti di militari appartenenti a corpi armati N.A.T.O.". (Questione sollevata in riferimento agli artt. 101, 102, 104, comma primo, e 112 Cost.).
E' inammissibile - per aver ad oggetto una norma regolamentare, come tale sindacabile non dalla Corte costituzionale ma dal giudice chiamato ad applicarla - la questione di costituzionalita' dell'art. 1, d.P.R. 2 dicembre 1956 n. 1666, nella parte in cui "attribuisce al Ministro di grazia e giustizia la facolta' di rinuncia alla priorita' nell'esercizio della giurisdizione nei confronti di militari appartenenti a corpi armati N.A.T.O.". (Questione sollevata in riferimento agli artt. 101, 102, 104, comma primo, e 112 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte