Sentenza 447/1990 (ECLI:IT:COST:1990:447)
Massima numero 16473
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
26/09/1990; Decisione del
26/09/1990
Deposito del 12/10/1990; Pubblicazione in G. U. 17/10/1990
Massime associate alla pronuncia:
16474
Titolo
SENT. 447/90 A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - RICHIESTA DEL P.M. QUOAD POENAM - IRROGAZIONE DELLA PENA IN MISURA DIVERSA - IMPOSSIBILITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 447/90 A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - RICHIESTA DEL P.M. QUOAD POENAM - IRROGAZIONE DELLA PENA IN MISURA DIVERSA - IMPOSSIBILITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il giudice per le indagini preliminari ha un potere di controllo pieno, nel rito e nel merito, sulla richiesta di emissione del decreto penale presentata dal pubblico ministero. Il successivo vincolo in forza del quale, nel caso di accoglimento della richiesta, egli non possa discostarsi dalla misura della pena indicata, e' giustificato dalla mancanza di un potere di opposizione da parte del pubblico ministero avverso il decreto e, pertanto, non determina alcuna lesione del principio di soggezione del giudice soltanto alla legge ne' di quello dell'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 460, secondo comma, c.p.p., sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 111, primo comma, Cost.).
Il giudice per le indagini preliminari ha un potere di controllo pieno, nel rito e nel merito, sulla richiesta di emissione del decreto penale presentata dal pubblico ministero. Il successivo vincolo in forza del quale, nel caso di accoglimento della richiesta, egli non possa discostarsi dalla misura della pena indicata, e' giustificato dalla mancanza di un potere di opposizione da parte del pubblico ministero avverso il decreto e, pertanto, non determina alcuna lesione del principio di soggezione del giudice soltanto alla legge ne' di quello dell'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 460, secondo comma, c.p.p., sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 111, primo comma, Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 1
Altri parametri e norme interposte