Paesaggio - Norme della Regione Liguria - Terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Ampliamento dell'elenco degli interventi esclusi dai procedimenti di autorizzazione richiesti - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza legislativa e regolamentare riservata allo Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché del principio di tutela del paesaggio - Insussistenza - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 9, 117, commi secondo, lett. m) ed s), e sesto, Cost. - dell'art. 6 della legge reg. Liguria n. 9 del 2020 che, con riguardo ai terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, amplia l'elenco degli interventi esclusi dai procedimenti di autorizzazione di cui all'art. 35 della legge reg. Liguria n. 4 del 1999. L'esenzione disposta dalla legge regionale impugnata deve essere intesa con esclusivo riferimento ai procedimenti di autorizzazione in materia idrogeologica, non anche a quelli in materia paesaggistica, non potendo attribuirsi alla mancanza di un richiamo espresso alle previsioni del d.lgs. n. 42 del 2004 il senso di una deroga, ancorché tacita, alla disciplina statale. Pertanto, secondo una logica di integrazione delle tutele, le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio trovano integrale applicazione anche in questi casi, pur in assenza di uno specifico richiamo da parte della normativa regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 258 del 2020, n. 251 del 2013 e n. 168 del 2010).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, spetta alla legislazione statale determinare presupposti e caratteristiche dell'autorizzazione paesaggistica, delle eventuali esenzioni e delle semplificazioni della procedura, in ragione della diversa incidenza delle opere sul valore intangibile dell'ambiente. Alle Regioni non è consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale, nel cui ambito deve essere annoverata l'autorizzazione paesaggistica. (Precedenti citati: sentenze n. 246 del 2017, n. 189 del 2016, n. 238 del 2013, n. 235 del 2011, n. 101 del 2010 e n. 232 del 2008).