Sentenza 448/1990 (ECLI:IT:COST:1990:448)
Massima numero 16620
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
26/09/1990; Decisione del
26/09/1990
Deposito del 12/10/1990; Pubblicazione in G. U. 17/10/1990
Titolo
SENT. 448/90 B. AGRICOLTURA - REGIMI DI AIUTO ISTITUITI DA REGOLAMENTO CEE - ESTENSIVIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E RITIRO DI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE - DISPOSIZIONI DI ADATTAMENTO ALLA REALTA' NAZIONALE EMANATE CON D.D. MINISTERIALI - PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI - PRESENTAZIONE DI DOMANDA IN DUPLICE COPIA AL MINISTERO E ALLA REGIONE; OBBLIGO DI INVIO AL MINISTERO, A CARICO DELLE REGIONI, DEGLI ELENCHI DEGLI AVENTI DIRITTO - INSUSSISTENTE LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - SPETTANZA ALLO STATO DEL RELATIVO POTERE.
SENT. 448/90 B. AGRICOLTURA - REGIMI DI AIUTO ISTITUITI DA REGOLAMENTO CEE - ESTENSIVIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E RITIRO DI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE - DISPOSIZIONI DI ADATTAMENTO ALLA REALTA' NAZIONALE EMANATE CON D.D. MINISTERIALI - PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI - PRESENTAZIONE DI DOMANDA IN DUPLICE COPIA AL MINISTERO E ALLA REGIONE; OBBLIGO DI INVIO AL MINISTERO, A CARICO DELLE REGIONI, DEGLI ELENCHI DEGLI AVENTI DIRITTO - INSUSSISTENTE LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - SPETTANZA ALLO STATO DEL RELATIVO POTERE.
Testo
Le competenze delle Regioni in materia di agricoltura relative all'attuazione dei regimi di aiuto CEE per l'estensivizzazione della produzione e il ritiro dei seminativi dalla produzione, non sono lese dalle disposizioni dei decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste nn. 34 (art. 7) e 35 (art. 8) dell'8 febbraio 1990, che fanno obbligo al richiedente di compilare in duplice copia la domanda di aiuto e di inviarne una copia al Ministero. Tale obbligo e' imposto infatti a fini meramente conoscitivi, non spettando al Ministero alcun potere di decisione in proposito ed essendo invece previsto (art. 8, primo comma, del d.m. n. 34, e 9, primo comma, del d.m. n. 35) che le Regioni accertino la rispondenza alla normativa amministrativa vigente dell'impegno sottoscritto dal richiedente e della domanda di aiuto ed inviino quindi al Ministero gli elenchi delle aziende aventi diritto. (Spettanza allo Stato di richiedere ai soggetti interessati, a fini conoscitivi, copia della domanda per la concessione dei benefici relativi ai regimi di aiuto per l'estensivizzazione della produzione e per il ritiro di seminativi dalla produzione, previsti dal regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio - come modificato dal regolamento n. 1094/88 - e dai regolamenti CEE nn. 1272/88 e 4115/88 della Commissione).
Le competenze delle Regioni in materia di agricoltura relative all'attuazione dei regimi di aiuto CEE per l'estensivizzazione della produzione e il ritiro dei seminativi dalla produzione, non sono lese dalle disposizioni dei decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste nn. 34 (art. 7) e 35 (art. 8) dell'8 febbraio 1990, che fanno obbligo al richiedente di compilare in duplice copia la domanda di aiuto e di inviarne una copia al Ministero. Tale obbligo e' imposto infatti a fini meramente conoscitivi, non spettando al Ministero alcun potere di decisione in proposito ed essendo invece previsto (art. 8, primo comma, del d.m. n. 34, e 9, primo comma, del d.m. n. 35) che le Regioni accertino la rispondenza alla normativa amministrativa vigente dell'impegno sottoscritto dal richiedente e della domanda di aiuto ed inviino quindi al Ministero gli elenchi delle aziende aventi diritto. (Spettanza allo Stato di richiedere ai soggetti interessati, a fini conoscitivi, copia della domanda per la concessione dei benefici relativi ai regimi di aiuto per l'estensivizzazione della produzione e per il ritiro di seminativi dalla produzione, previsti dal regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio - come modificato dal regolamento n. 1094/88 - e dai regolamenti CEE nn. 1272/88 e 4115/88 della Commissione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte