Sentenza 448/1990 (ECLI:IT:COST:1990:448)
Massima numero 16621
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
26/09/1990; Decisione del
26/09/1990
Deposito del 12/10/1990; Pubblicazione in G. U. 17/10/1990
Titolo
SENT. 448/90 C. AGRICOLTURA - REGIMI DI AIUTO ISTITUITI DA REGOLAMENTO CEE PER ESTENSIVIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E RITIRO DI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE - DISPOSIZIONI DI ADATTAMENTO ALLA REALTA' NAZIONALE EMANATE CON D.D. MINISTERIALI - PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI - EROGAZIONE DEI BENEFICI EFFETTUATA DALLO STATO - INSUSSISTENTE LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - SPETTANZA ALLO STATO DEL RELATIVO POTERE.
SENT. 448/90 C. AGRICOLTURA - REGIMI DI AIUTO ISTITUITI DA REGOLAMENTO CEE PER ESTENSIVIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E RITIRO DI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE - DISPOSIZIONI DI ADATTAMENTO ALLA REALTA' NAZIONALE EMANATE CON D.D. MINISTERIALI - PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI - EROGAZIONE DEI BENEFICI EFFETTUATA DALLO STATO - INSUSSISTENTE LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - SPETTANZA ALLO STATO DEL RELATIVO POTERE.
Testo
Posto che il silenzio degli artt. 8, primo comma, e, rispettivamente, 9, primo comma, dei decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 8 febbraio 1990, nn. 34 e 35, riguardo agli organi cui spetta erogare gli aiuti di cui al Regolamento CEE n. 797/85 e successive modifiche, per le estensivizzazione della produzione agricola e il ritiro dei seminativi dalla produzione, comporti che la liquidazione di essi sia effettuata per entrambi i regimi dagli organi statali, cio' non e' sufficiente a concretizzare una lesione delle competenze regionali in materia. Si tratta infatti di una modalita' procedurale attinente ad una fase meramente esecutiva dell'iter di concessione dei benefici, mentre cio' che conta e' che l'attivita' decisionale, in ordine alla individuazione degli aventi diritto, e' dagli stessi articoli (v. massima B) espressamente attribuita alle regioni. Peraltro, quanto meno in ordine al decreto ministeriale n. 35, relativo al regime di aiuti per il ritiro dei seminativi dalla produzione, poiche' tale regime va considerato intervento destinato a regolarizzare i mercati agricoli, il fatto che il pagamento dei benefici sia effettuato, in conformita' alle modalita' finanziarie della "sezione garanzia", dallo Stato, e in particolare dall'A.I.M.A., risponde pienamente alla normativa comunitaria (Regolamenti CEE n. 729/70 e n. 1094/88, e telex della Commissione 12 giugno 1989). (Spettanza allo Stato di provvedere, sulla base degli elenchi degli aventi diritto inviati dalle regioni, alla erogazione dell'importo dei suddetti benefici).
Posto che il silenzio degli artt. 8, primo comma, e, rispettivamente, 9, primo comma, dei decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 8 febbraio 1990, nn. 34 e 35, riguardo agli organi cui spetta erogare gli aiuti di cui al Regolamento CEE n. 797/85 e successive modifiche, per le estensivizzazione della produzione agricola e il ritiro dei seminativi dalla produzione, comporti che la liquidazione di essi sia effettuata per entrambi i regimi dagli organi statali, cio' non e' sufficiente a concretizzare una lesione delle competenze regionali in materia. Si tratta infatti di una modalita' procedurale attinente ad una fase meramente esecutiva dell'iter di concessione dei benefici, mentre cio' che conta e' che l'attivita' decisionale, in ordine alla individuazione degli aventi diritto, e' dagli stessi articoli (v. massima B) espressamente attribuita alle regioni. Peraltro, quanto meno in ordine al decreto ministeriale n. 35, relativo al regime di aiuti per il ritiro dei seminativi dalla produzione, poiche' tale regime va considerato intervento destinato a regolarizzare i mercati agricoli, il fatto che il pagamento dei benefici sia effettuato, in conformita' alle modalita' finanziarie della "sezione garanzia", dallo Stato, e in particolare dall'A.I.M.A., risponde pienamente alla normativa comunitaria (Regolamenti CEE n. 729/70 e n. 1094/88, e telex della Commissione 12 giugno 1989). (Spettanza allo Stato di provvedere, sulla base degli elenchi degli aventi diritto inviati dalle regioni, alla erogazione dell'importo dei suddetti benefici).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte