Ordinanza 450/1990 (ECLI:IT:COST:1990:450)
Massima numero 16447
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  26/09/1990;  Decisione del  26/09/1990
Deposito del 12/10/1990; Pubblicazione in G. U. 17/10/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 450/90. PROCESSO PENALE - PERIZIA PSICHIATRICA SULL'IMPUTATO - POSSIBILITA' CHE IL GIUDICE LA DISPONGA DI UFFICIO NELLA SOLA IPOTESI DI INFERMITA' MENTALE SOPRAVVENUTA E NON INVECE, PER ACCERTARE, NEL CORSO DELL'UDIENZA PRELIMINARE, L'INFERMITA' MENTALE DELL'IMPUTATO AL MOMENTO DEL FATTO REATO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per carente motivazione sulla rilevanza nonche' per essere stata proposta in via astratta e meramente eventuale, avendo il giudice rimettente ignorato del tutto la possibilita' di accertare l'eventuale difetto d'imputabilita' dell'imputato mediante il meccanismo d'integrazione probatoria previsto dall'art. 422, primo comma, del codice di procedura penale. - Sulla sostanziale diversita' delle situazioni poste a confronto: S. nn. 23/1979 e 127/1979.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte