Ordinanza 451/1990 (ECLI:IT:COST:1990:451)
Massima numero 16453
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  26/09/1990;  Decisione del  26/09/1990
Deposito del 12/10/1990; Pubblicazione in G. U. 17/10/1990
Massime associate alla pronuncia:  16451


Titolo
ORD. 451/90 B. PROCESSO PENALE - UDIENZA DIBATTIMENTALE - DELEGABILITA' DELLE FUNZIONI DI P.M. AD UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 112 della Costituzione afferma l'obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale, ma non anche l'esclusiva spettanza della stessa al pubblico ministero, ne' tanto meno offre indicazione alcuna nel senso che non siano ammissibili casi di giurisdizione senza azione. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 112 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 72 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 come modificato dagli artt. 22 d. P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e 1 d.lgs. 2 febbraio 1990, n. 15 e dell'art. 162 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271) - S. nn. 123/1970 e 333/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte