Sentenza 452/1990 (ECLI:IT:COST:1990:452)
Massima numero 16535
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
26/09/1990; Decisione del
26/09/1990
Deposito del 12/10/1990; Pubblicazione in G. U. 17/10/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 452/90. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO RICHIESTO IN SEGUITO A CONFESSIONE - INSERIMENTO DEL VERBALE NEL FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - MANCANZA DI ESPRESSA PREVISIONE - CONSEGUENTE RITENUTA IMPOSSIBILITA' DI TEMPESTIVA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DEL RITO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 452/90. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO RICHIESTO IN SEGUITO A CONFESSIONE - INSERIMENTO DEL VERBALE NEL FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - MANCANZA DI ESPRESSA PREVISIONE - CONSEGUENTE RITENUTA IMPOSSIBILITA' DI TEMPESTIVA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DEL RITO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Riguardo ai tempi e modi della verifica (agli effetti dell'art. 452, primo comma, cod. proc. pen.) dei presupposti di una corretta instaurazione del giudizio direttissimo, quando sia richiesto, in base all'art. 449, quinto comma, per avere l'imputato "reso confessione", nel contesto della dottrina e della giurisprudenza di merito gia' manifestatesi in argomento e significativamente concordi nel subordinare l'adozione del rito direttissimo ad un accertamento diretto del giudice anziche' al semplice assunto di una delle parti, l'interpretazione - condivisa nel caso di specie dal giudice a quo - secondo cui tale accertamento da parte del giudice non sarebbe possibile perche', dovendo necessariamente compiersi in limine litis, troverebbe un ostacolo insuperabile nella mancata previsione, nell'art. 431 co. proc. pen., (espressamente richiamato, per il giudizio direttissimo, sia dall'art. 450, quarto comma, del codice, sia dall'art. 138 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271) dell'inserimento nel fascicolo del dibattimento del verbale di interrogatorio contenente la confessione, e' finora nettamente minoritaria, prevalendo, su di essa, sul secondo come sul primo punto, orientamenti meno restrittivi. Percio', allo stato, non puo' essere accolta la censura di incostituzionalita' formulata, in base a tale interpretazione, nei confronti del suddetto articolo, per violazione del principio della indipendenza del giudice. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 431 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 101, secondo comma, Cost.).
Riguardo ai tempi e modi della verifica (agli effetti dell'art. 452, primo comma, cod. proc. pen.) dei presupposti di una corretta instaurazione del giudizio direttissimo, quando sia richiesto, in base all'art. 449, quinto comma, per avere l'imputato "reso confessione", nel contesto della dottrina e della giurisprudenza di merito gia' manifestatesi in argomento e significativamente concordi nel subordinare l'adozione del rito direttissimo ad un accertamento diretto del giudice anziche' al semplice assunto di una delle parti, l'interpretazione - condivisa nel caso di specie dal giudice a quo - secondo cui tale accertamento da parte del giudice non sarebbe possibile perche', dovendo necessariamente compiersi in limine litis, troverebbe un ostacolo insuperabile nella mancata previsione, nell'art. 431 co. proc. pen., (espressamente richiamato, per il giudizio direttissimo, sia dall'art. 450, quarto comma, del codice, sia dall'art. 138 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271) dell'inserimento nel fascicolo del dibattimento del verbale di interrogatorio contenente la confessione, e' finora nettamente minoritaria, prevalendo, su di essa, sul secondo come sul primo punto, orientamenti meno restrittivi. Percio', allo stato, non puo' essere accolta la censura di incostituzionalita' formulata, in base a tale interpretazione, nei confronti del suddetto articolo, per violazione del principio della indipendenza del giudice. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 431 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 101, secondo comma, Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
co. 2
Altri parametri e norme interposte