Ambiente - Norme della Regione Liguria - Misure di salvaguardia in ambito venatorio nelle zone di protezione speciale (ZPS) - Esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio per due giornate settimanali a scelta del cacciatore - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 9 della legge reg. Liguria n. 9 del 2020 che, modificando l'art. 7, comma 1, lett. a), della legge reg. Liguria n. 35 del 2006, consente, nelle zone di protezione speciale (ZPS), l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio per due giornate settimanali a scelta del cacciatore. La disposizione impugnata dal Governo vìola la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente poiché l'art. 5, comma 1, lett. a), del d.m. 17 ottobre 2007 impone che le due giornate settimanali siano predefinite dal calendario venatorio e non discrezionalmente scelte dai cacciatori nell'arco temporale dell'intera settimana.
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, l'ambito di esercizio della potestà legislativa residuale delle Regioni in materia di caccia incontra alcuni limiti, per effetto della normativa statale, quando la materia regionale si sovrappone, per naturale coincidenza, con ambiti afferenti ad interessi diversi che insistono su specifici aspetti del bene ambiente, così che le attribuzioni legislative delle Regioni non possono essere esercitate abbassando i livelli di tutela ambientale fissati dalla legislazione nazionale. (Precedenti citati: sentenze n. 74 del 2017 e n. 278 del 2012).