Sentenza 453/1990 (ECLI:IT:COST:1990:453)
Massima numero 16489
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  26/09/1990;  Decisione del  26/09/1990
Deposito del 15/10/1990; Pubblicazione in G. U. 24/10/1990
Massime associate alla pronuncia:  16485  16487  16490


Titolo
SENT. 453/90 C. REGIONE SICILIANA - CONCORSI PUBBLICI PRESSO I COMUNI E LE PROVINCE - COMMISSIONI GIUDICATRICI - COMPOSIZIONE - MEMBRI PRESCELTI PER LE LORO SPECIFICHE COMPETENZE TECNICHE IN ORDINE ALLE PROVE CONCORSUALI - PRESENZA IN NUMERO MINORE, ANZICHE' MAGGIORE, RISPETTO AGLI ALTRI MEMBRI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".

Testo
Affinche' sia rispettato il principio di imparzialita' dell'amministrazione, il carattere esclusivamente tecnico del giudizio delle commissioni nei concorsi pubblici deve risultare salvaguardato da ogni rischio di deviazione verso interessi di parte o comunque diversi dall'obiettivo di selezionare i migliori, e cio' postula che le commissioni di concorso siano composte - se non esclusivamente - quanto meno in prevalenza da membri "tecnici". E' percio' incostituzionale, per violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 28, primo e terzo comma, L. reg. siciliana 2 dicembre 1980, n. 125, nella parte in cui non prevede che la maggioranza dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per i Comuni e le Province debba essere formata da esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previste dal concorso.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte