Sentenza 453/1990 (ECLI:IT:COST:1990:453)
Massima numero 16490
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  26/09/1990;  Decisione del  26/09/1990
Deposito del 15/10/1990; Pubblicazione in G. U. 24/10/1990
Massime associate alla pronuncia:  16485  16487  16489


Titolo
SENT. 453/90 D. REGIONE SICILIANA - CONCORSI PUBBLICI PRESSO I COMUNI E LE PROVINCE - COMMISSIONI GIUDICATRICI - COMPOSIZIONE - MEMBRI ELETTI DALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE - PRESENZA IN NUMERO MAGGIORE RISPETTO AI MEMBRI PRESCELTI PER LA LORO COMPETENZA TECNICA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE CONSEGUENZIALE.

Testo
Il fatto che i membri delle commissioni di concorso eletti dall'organo deliberante dell'ente locale debbano possedere un titolo di studio non inferiore a quello richiesto per la partecipazione al concorso non e' sufficiente per riferire ad essi la qualifica di esperti nelle materie oggetto delle prove concorsuali. Va percio' dichiarata - in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, primo e terzo comma, L. reg. siciliana 12 febbraio 1988, n. 2 e dell'art. 7, primo comma, nn. 1 e 3, L.reg. siciliana 9 agosto 1988, n. 21, nella parte in cui non prevedono che la maggioranza dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per i Comuni e le Province debba essere formata da esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previste dal concorso. - v. massima precedente

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27