Sentenza 454/1990 (ECLI:IT:COST:1990:454)
Massima numero 16499
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
26/09/1990; Decisione del
26/09/1990
Deposito del 16/10/1990; Pubblicazione in G. U. 24/10/1990
Massime associate alla pronuncia:
16498
Titolo
SENT. 454/90 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI (C.P.D.E.L.) - RISCATTO AI FINI PENSIONISTICI - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DOPO LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO ATTIVO - CONTRIBUTO - PAGAMENTO A MEZZO RITENUTA SULLE PRIME INTERE RATE DI PENSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".
SENT. 454/90 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI (C.P.D.E.L.) - RISCATTO AI FINI PENSIONISTICI - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DOPO LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO ATTIVO - CONTRIBUTO - PAGAMENTO A MEZZO RITENUTA SULLE PRIME INTERE RATE DI PENSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".
Testo
Non e' razionale che per l'iscritto alla Cassa di Previdenza degli impiegati degli enti locali, il quale abbia domandato il riscatto dopo la cessazione dal servizio attivo, il pagamento del contributo si effettui mediante ritenuta sulle intere prime rate del complessivo assegno di quiescenza, con esclusione della possibilita' di pagarlo in forma dilazionata, a mezzo di ritenuta sulla pensione di una quota vitalizia, cosi' come e' invece previsto, dall'art. 73 del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680, per il caso in cui la domanda di riscatto sia stata proposta in costanza del rapporto di servizio ed i relativi pagamenti non si siano esauriti alla sua cessazione. Le fattispecie considerate sono infatti sostanzialmente analoghe - determinandosi il contributo, in entrambi i casi in base all'eta' dell'iscritto - e il solo elemento differenziale tra di esse - momento della presentazione della domanda di riscatto se prima o dopo la cessazione dal servizio - non ha per se stesso decisiva rilevanza e non e' tale da giustificare una discriminazione. E poiche' in virtu' del disposto dell'art. 36 Cost., il dipendente o la sua vedova o i suoi orfani non possono essere privati del tutto della pensione (v. massima precedente) va riconosciuta l'illegittimita' costituzionale dell'art. 27, secondo comma, ultimo alinea, della legge 24 maggio 1952, n. 610, "in parte qua".
Non e' razionale che per l'iscritto alla Cassa di Previdenza degli impiegati degli enti locali, il quale abbia domandato il riscatto dopo la cessazione dal servizio attivo, il pagamento del contributo si effettui mediante ritenuta sulle intere prime rate del complessivo assegno di quiescenza, con esclusione della possibilita' di pagarlo in forma dilazionata, a mezzo di ritenuta sulla pensione di una quota vitalizia, cosi' come e' invece previsto, dall'art. 73 del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680, per il caso in cui la domanda di riscatto sia stata proposta in costanza del rapporto di servizio ed i relativi pagamenti non si siano esauriti alla sua cessazione. Le fattispecie considerate sono infatti sostanzialmente analoghe - determinandosi il contributo, in entrambi i casi in base all'eta' dell'iscritto - e il solo elemento differenziale tra di esse - momento della presentazione della domanda di riscatto se prima o dopo la cessazione dal servizio - non ha per se stesso decisiva rilevanza e non e' tale da giustificare una discriminazione. E poiche' in virtu' del disposto dell'art. 36 Cost., il dipendente o la sua vedova o i suoi orfani non possono essere privati del tutto della pensione (v. massima precedente) va riconosciuta l'illegittimita' costituzionale dell'art. 27, secondo comma, ultimo alinea, della legge 24 maggio 1952, n. 610, "in parte qua".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte