Sentenza 455/1990 (ECLI:IT:COST:1990:455)
Massima numero 16523
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
26/09/1990; Decisione del
26/09/1990
Deposito del 16/10/1990; Pubblicazione in G. U. 24/10/1990
Titolo
SENT. 455/90 D. PROVINCIA DI TRENTO - SANITA' PUBBLICA - PRESTAZIONI SANITARIE A FAVORE DI ANZIANI "NON AUTOSUFFICIENTI" RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO - SPESE A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE - LIMITI CORRELATI AL NUMERO DEGLI ASSISTIBILI ED AI COSTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 455/90 D. PROVINCIA DI TRENTO - SANITA' PUBBLICA - PRESTAZIONI SANITARIE A FAVORE DI ANZIANI "NON AUTOSUFFICIENTI" RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO - SPESE A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE - LIMITI CORRELATI AL NUMERO DEGLI ASSISTIBILI ED AI COSTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non puo' parlarsi di un diritto soggettivo pieno e incondizionato rispetto a prestazioni sanitarie che oltrepassino i limiti di erogazione legittimamente previsti dalle leggi ordinarie, e legittimamente le prestazioni erogate - in aggiunta a quelle del Servizio sanitario nazionale - in favore di anziani "non autosufficienti" ricoverati in case di riposo della Provincia di Trento sono limitate in base a parametri riferiti al numero delle persone assistibili e al costo pro-capite. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 6, primo e secondo comma, L. prov. Trento 15 marzo 1983, n. 6, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 116 Cost., nonche' agli artt. 5 e 9, n. 10, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, in connessione con gli artt. 1, 3, secondo comma, e 19, l. n. 833 del 1978).
Non puo' parlarsi di un diritto soggettivo pieno e incondizionato rispetto a prestazioni sanitarie che oltrepassino i limiti di erogazione legittimamente previsti dalle leggi ordinarie, e legittimamente le prestazioni erogate - in aggiunta a quelle del Servizio sanitario nazionale - in favore di anziani "non autosufficienti" ricoverati in case di riposo della Provincia di Trento sono limitate in base a parametri riferiti al numero delle persone assistibili e al costo pro-capite. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 6, primo e secondo comma, L. prov. Trento 15 marzo 1983, n. 6, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 116 Cost., nonche' agli artt. 5 e 9, n. 10, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, in connessione con gli artt. 1, 3, secondo comma, e 19, l. n. 833 del 1978).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 116
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 5
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
Altri parametri e norme interposte
legge 23/12/1978
n. 833
art. 1
legge 23/12/1978
n. 833
art. 3
co. 2
legge 23/12/1978
n. 833
art. 19