Sentenza 455/1990 (ECLI:IT:COST:1990:455)
Massima numero 16523
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  26/09/1990;  Decisione del  26/09/1990
Deposito del 16/10/1990; Pubblicazione in G. U. 24/10/1990
Massime associate alla pronuncia:  16262  16521  16522


Titolo
SENT. 455/90 D. PROVINCIA DI TRENTO - SANITA' PUBBLICA - PRESTAZIONI SANITARIE A FAVORE DI ANZIANI "NON AUTOSUFFICIENTI" RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO - SPESE A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE - LIMITI CORRELATI AL NUMERO DEGLI ASSISTIBILI ED AI COSTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non puo' parlarsi di un diritto soggettivo pieno e incondizionato rispetto a prestazioni sanitarie che oltrepassino i limiti di erogazione legittimamente previsti dalle leggi ordinarie, e legittimamente le prestazioni erogate - in aggiunta a quelle del Servizio sanitario nazionale - in favore di anziani "non autosufficienti" ricoverati in case di riposo della Provincia di Trento sono limitate in base a parametri riferiti al numero delle persone assistibili e al costo pro-capite. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 6, primo e secondo comma, L. prov. Trento 15 marzo 1983, n. 6, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 116 Cost., nonche' agli artt. 5 e 9, n. 10, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, in connessione con gli artt. 1, 3, secondo comma, e 19, l. n. 833 del 1978).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 116

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 5

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

Altri parametri e norme interposte

legge  23/12/1978  n. 833  art. 1  

legge  23/12/1978  n. 833  art. 3    co. 2  

legge  23/12/1978  n. 833  art. 19