Sentenza 456/1990 (ECLI:IT:COST:1990:456)
Massima numero 16460
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  26/09/1990;  Decisione del  26/09/1990
Deposito del 16/10/1990; Pubblicazione in G. U. 24/10/1990
Massime associate alla pronuncia:  16461


Titolo
SENT. 456/90 A. LAVORO (TUTELA DEL) - PROVVIDENZE STRAORDINARIE A FAVORE DEI LAVORATORI - PREPENSIONAMENTO - DISCIPLINA - DIFFERENZIAZIONI NORMATIVE - GIUSTIFICAZIONE - LIMITI.

Testo
Nel caso di provvidenze straordinarie a favore dei lavoratori, quali, nella specie, quella del prepensionamento - che solo al legislatore spetta stabilire quando debba essere concessa e chi debba riguardare - trova piena applicazione il principio consolidato, secondo cui il trascorrere del tempo costituisce un giustificato motivo di differenziazione normativa salvo che, rispetto alle situazioni concrete, non risulti palesemente irragionevole. - O. nn. 177/1990, 272/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte