Sentenza 456/1990 (ECLI:IT:COST:1990:456)
Massima numero 16461
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
26/09/1990; Decisione del
26/09/1990
Deposito del 16/10/1990; Pubblicazione in G. U. 24/10/1990
Massime associate alla pronuncia:
16460
Titolo
SENT. 456/90 B. LAVORO (TUTELA DEL ) - LAVORATORI DEL SETTORE SIDERURGICO - PROVVIDENZE STRAORDINARIE A LORO FAVORE - PREPENSIONAMENTO - APPLICABILITA' - LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE CHE TRA IL PRIMO GENNAIO 1981 E IL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 193 DEL 1984 SI SIANO DIMESSI - MANCATA PREVISIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 456/90 B. LAVORO (TUTELA DEL ) - LAVORATORI DEL SETTORE SIDERURGICO - PROVVIDENZE STRAORDINARIE A LORO FAVORE - PREPENSIONAMENTO - APPLICABILITA' - LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE CHE TRA IL PRIMO GENNAIO 1981 E IL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 193 DEL 1984 SI SIANO DIMESSI - MANCATA PREVISIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non viola l'art. 3 Cost. la previsione normativa del beneficio del prepensionamento in casi ben individuati e a favore di precise categorie di lavoratori del settore siderurgico (coloro che al momento di entrata in vigore della legge n. 193 del 1984 si trovassero in Cassa integrazione; coloro che fra il primo gennaio 1981 e il momento di entrata in vigore della legge medesima fossero stati licenziati per riduzione del personale o cessazione dell'impresa) cosi' come considerati nella discrezionalita' del legislatore. Non puo' al riguardo sostenersi, dato il carattere di specialita' e temporaneita' della norma - intervenuta nel quadro della legislazione congiunturale - che possano essere assimilate, al di la' della discrezionale valutazione del legislatore, a quelle espressamente previste, altre categorie di lavoratori, la cui situazione, seppure apparentemente analoga, presenta elementi diversi da quelli ai quali si e' voluta attribuire rilevanza, ai fini dell'applicabilita' del beneficio in questione. E' quindi da escludersi che, nel caso, sussista una ingiustificata discriminazione nei confronti dei lavoratori in Cassa integrazione che si fossero dimessi fra il primo gennaio 1981 e il momento di entrata in vigore della citata legge n. 193 del 1984, stanti le differenze di situazioni che intercorrono fra i lavoratori licenziati per un fatto oggettivo inevitabile e quelli dimessisi volontariamente, e, fra questi ultimi, fra coloro che all'entrata in vigore della legge non erano piu', o erano ancora, in Cassa integrazione, oltre alla rilevanza del trascorrere del tempo quale elemento (v. massima A) di per se stesso diversificatore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Non viola l'art. 3 Cost. la previsione normativa del beneficio del prepensionamento in casi ben individuati e a favore di precise categorie di lavoratori del settore siderurgico (coloro che al momento di entrata in vigore della legge n. 193 del 1984 si trovassero in Cassa integrazione; coloro che fra il primo gennaio 1981 e il momento di entrata in vigore della legge medesima fossero stati licenziati per riduzione del personale o cessazione dell'impresa) cosi' come considerati nella discrezionalita' del legislatore. Non puo' al riguardo sostenersi, dato il carattere di specialita' e temporaneita' della norma - intervenuta nel quadro della legislazione congiunturale - che possano essere assimilate, al di la' della discrezionale valutazione del legislatore, a quelle espressamente previste, altre categorie di lavoratori, la cui situazione, seppure apparentemente analoga, presenta elementi diversi da quelli ai quali si e' voluta attribuire rilevanza, ai fini dell'applicabilita' del beneficio in questione. E' quindi da escludersi che, nel caso, sussista una ingiustificata discriminazione nei confronti dei lavoratori in Cassa integrazione che si fossero dimessi fra il primo gennaio 1981 e il momento di entrata in vigore della citata legge n. 193 del 1984, stanti le differenze di situazioni che intercorrono fra i lavoratori licenziati per un fatto oggettivo inevitabile e quelli dimessisi volontariamente, e, fra questi ultimi, fra coloro che all'entrata in vigore della legge non erano piu', o erano ancora, in Cassa integrazione, oltre alla rilevanza del trascorrere del tempo quale elemento (v. massima A) di per se stesso diversificatore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte