Sentenza 457/1990 (ECLI:IT:COST:1990:457)
Massima numero 16478
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  26/09/1990;  Decisione del  26/09/1990
Deposito del 16/10/1990; Pubblicazione in G. U. 24/10/1990
Massime associate alla pronuncia:  16477


Titolo
SENT. 457/90 B. LAVORO (TUTELA DEL) - DIPENDENTE PRIVATO RICHIAMATO ALLE ARMI - DIRITTO A SPECIALE INDENNITA' DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - DIRITTO AD ANALOGO TRATTAMENTO PER I GIORNI DI ASSENZA PER LA VISITA MEDICA DI IDONEITA' AL SERVIZIO MILITARE INCONDIZIONATO - RITENUTA ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Le disposizioni dell'art. 4 della legge 3 maggio 1955, n. 370 (sull'applicabilita' ai dipendenti da un privato datore di lavoro richiamati alle armi, dell'art. 2111, secondo comma, in relazione all'art. 2110, primo e terzo comma, cod. civ.) e dell'art. 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653 (sui criteri per la determinazione della quota di retribuzione spettante ai medesimi) costituiscono attuazione del precetto dell'art. 52 della Costituzione, in virtu' del quale l'adempimento dell'obbligo del servizio militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino (v. massima precedente). In adeguamento a tale precetto costituzionale, percio', logicamente, deve essere conservata la retribuzione non solo nel periodo di svolgimento del servizio militare, ma anche per i giorni delle visite mediche dirette ad accertare l'idoneita' del prestatore di lavoro richiamato alle armi all'adempimento del servizio militare. Dette visite mediche infatti costituiscono anche esse un'attivita' imposta prodromica al servizio militare e le assenze del lavoratore dall'impiego sono da ritenersi direttamente collegate al richiamo alle armi, costituendone una conseguenza. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, lett. a), legge 10 giugno 1940 n. 653, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., in base all'assunto che il trattamento indennitario previsto in caso di richiamo alle armi non si estenderebbe alla suddetta ipotesi).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte