Ordinanza 459/1990 (ECLI:IT:COST:1990:459)
Massima numero 16581
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
26/09/1990; Decisione del
26/09/1990
Deposito del 16/10/1990; Pubblicazione in G. U. 24/10/1990
Massime associate alla pronuncia:
16580
Titolo
ORD. 459/90 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CURE IDROTERMALI AVENTI FINALITA' PREVENTIVE - FRUIZIONE IN PERIODO EXTRAFERIALE CON DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - RITENUTA ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 459/90 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CURE IDROTERMALI AVENTI FINALITA' PREVENTIVE - FRUIZIONE IN PERIODO EXTRAFERIALE CON DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - RITENUTA ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Stante che le prestazioni idrotermali sono tipicamente preordinate alla cura delle affezioni a carattere cronico o recidivante, la fruizione in periodo extraferiale, con diritto alla retribuzione (ex art. 2110 cod. civ.), del trattamento delle cure idrotermali aventi finalita' preventive, e' da riconoscersi a pieno titolo se volto ad evitare o attenuare il peggioramento delle affezioni predette, restando invece esclusa - secondo quanto precisato anche dalla Corte di cassazione - nelle sole ipotesi in cui le prestazioni stesse siano destinate a prevenire una malattia non ancora insorta. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 32 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638). - S. n. 559/1987.
Stante che le prestazioni idrotermali sono tipicamente preordinate alla cura delle affezioni a carattere cronico o recidivante, la fruizione in periodo extraferiale, con diritto alla retribuzione (ex art. 2110 cod. civ.), del trattamento delle cure idrotermali aventi finalita' preventive, e' da riconoscersi a pieno titolo se volto ad evitare o attenuare il peggioramento delle affezioni predette, restando invece esclusa - secondo quanto precisato anche dalla Corte di cassazione - nelle sole ipotesi in cui le prestazioni stesse siano destinate a prevenire una malattia non ancora insorta. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 32 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638). - S. n. 559/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte