Ordinanza 460/1990 (ECLI:IT:COST:1990:460)
Massima numero 16582
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
26/09/1990; Decisione del
26/09/1990
Deposito del 16/10/1990; Pubblicazione in G. U. 24/10/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 460/90. REGIONE SICILIA - EDILIZIA E URBANISTICA - PERTINENZE DI FONDI RUSTICI - COSTRUZIONE - SOGGEZIONE AL REGIME DELLA CONCESSIONE EDILIZIA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 460/90. REGIONE SICILIA - EDILIZIA E URBANISTICA - PERTINENZE DI FONDI RUSTICI - COSTRUZIONE - SOGGEZIONE AL REGIME DELLA CONCESSIONE EDILIZIA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Le opere edilizie correlate ad aree inedificate sono sottoposte al regime della concessione (cfr. artt. 7, legge 25 marzo 1982, n. 94 e 1, legge 28 gennaio 1977, n. 10) in quanto costituenti modificazioni originarie del territorio. Percio' la questione, in oggetto nel giudizio 'a quo', se, secondo le leggi della Regione Sicilia, per la costruzione su fondi rustici di manufatti da adibire a deposito di attrezzi agricoli sia necessaria la concessione edilizia e non l'autorizzazione, non va decisa alla stregua del denunciato art. 5 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 (che disciplina il regime delle pertinenze di edifici preesistenti, assoggettando queste ultime ad autorizzazione) ma di quelle in base alle quali deve stabilirsi se la costruzione di manufatti di tal genere rappresenti un'opera di trasformazione edilizia ed urbanistica. (Manifesta inammissibilita', per irrilevanza, delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge regionale siciliana 10 agosto 1985, n. 37, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 44 della Costituzione). - O. nn. 8/1988 e 903/1988.
Le opere edilizie correlate ad aree inedificate sono sottoposte al regime della concessione (cfr. artt. 7, legge 25 marzo 1982, n. 94 e 1, legge 28 gennaio 1977, n. 10) in quanto costituenti modificazioni originarie del territorio. Percio' la questione, in oggetto nel giudizio 'a quo', se, secondo le leggi della Regione Sicilia, per la costruzione su fondi rustici di manufatti da adibire a deposito di attrezzi agricoli sia necessaria la concessione edilizia e non l'autorizzazione, non va decisa alla stregua del denunciato art. 5 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 (che disciplina il regime delle pertinenze di edifici preesistenti, assoggettando queste ultime ad autorizzazione) ma di quelle in base alle quali deve stabilirsi se la costruzione di manufatti di tal genere rappresenti un'opera di trasformazione edilizia ed urbanistica. (Manifesta inammissibilita', per irrilevanza, delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge regionale siciliana 10 agosto 1985, n. 37, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 44 della Costituzione). - O. nn. 8/1988 e 903/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 44
Altri parametri e norme interposte
legge 28/02/1985
n. 47
art. 20