Sentenza 461/1990 (ECLI:IT:COST:1990:461)
Massima numero 16472
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
26/09/1990; Decisione del
26/09/1990
Deposito del 16/10/1990; Pubblicazione in G. U. 24/10/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 461/90. PROCESSO PENALE - CODICE PREVIGENTE - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI - TERMINE DI DECADENZA DI TRE GIORNI - PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA COINCIDENTE CON LA RICEZIONE DELLA RACCOMANDATA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 461/90. PROCESSO PENALE - CODICE PREVIGENTE - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI - TERMINE DI DECADENZA DI TRE GIORNI - PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA COINCIDENTE CON LA RICEZIONE DELLA RACCOMANDATA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
La notifica alle altre parti della impugnazione della sentenza o di altro provvedimento penale per i soli interessi civili - prevista dall'art. 202, secondo comma, cod. proc. pen. del 1930 - non stabilisce il 'dies a quo' di un termine a carico del destinatario, ma e' essa stessa soggetta a un termine che il notificante deve osservare a pena di decadenza dal suo diritto. Pertanto la regola che, estendendo il criterio posto dall'art. 169, ultimo comma, stesso codice, fa coincidere il perfezionamento della notifica, anche in tale ipotesi - nei casi di irreperibilita' ecc. - con la ricezione da parte del destinatario dell'avviso raccomandato dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale, mentre non soddisfa interessi apprezzabili delle altre parti, rende alla parte civile gravemente difficoltoso, se non impossibile, l'esercizio del diritto di difesa. Inoltre, poiche' l'onere di notifica imposto all'impugnante dall'art. 202 non risponde ad esigenze proprie del processo penale, ma e' una formalita' derivante dai principi del processo civile relativi alla costituzione del contraddittorio, il criterio di pari trattamento in pari causa vuole che anche le modalita' della notifica dell'avvenuto deposito della copia dell'atto siano improntate alla regola posta dall'art. 140 cod. proc. civ. per il processo civile. Di conseguenza e' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., il combinato disposto degli artt. 169, ultimo comma, 175 e 202, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930, nella parte in cui prevede che la notificazione nelle forme stabilite dall'art. 169, ultimo comma, dell'impugnazione di una sentenza o di un altro provvedimento penale per i soli interessi civili si perfeziona al momento del recapito dell'avviso raccomandato al destinatario, anziche' al momento della spedizione. - Su questioni gia' proposte sull'art. 202, secondo comma, cod. proc. pen. 1930, ma riguardo alla congruita' del termine, di tre giorni, stabilito per la notifica: S. n. 33/1986 e O. nn. 930/1988 e 1135/1988. - Con riferimento agli artt. 140 cod.proc.civ. e 169 cod. proc. pen. 1930: S. n. 213/1975.
La notifica alle altre parti della impugnazione della sentenza o di altro provvedimento penale per i soli interessi civili - prevista dall'art. 202, secondo comma, cod. proc. pen. del 1930 - non stabilisce il 'dies a quo' di un termine a carico del destinatario, ma e' essa stessa soggetta a un termine che il notificante deve osservare a pena di decadenza dal suo diritto. Pertanto la regola che, estendendo il criterio posto dall'art. 169, ultimo comma, stesso codice, fa coincidere il perfezionamento della notifica, anche in tale ipotesi - nei casi di irreperibilita' ecc. - con la ricezione da parte del destinatario dell'avviso raccomandato dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale, mentre non soddisfa interessi apprezzabili delle altre parti, rende alla parte civile gravemente difficoltoso, se non impossibile, l'esercizio del diritto di difesa. Inoltre, poiche' l'onere di notifica imposto all'impugnante dall'art. 202 non risponde ad esigenze proprie del processo penale, ma e' una formalita' derivante dai principi del processo civile relativi alla costituzione del contraddittorio, il criterio di pari trattamento in pari causa vuole che anche le modalita' della notifica dell'avvenuto deposito della copia dell'atto siano improntate alla regola posta dall'art. 140 cod. proc. civ. per il processo civile. Di conseguenza e' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., il combinato disposto degli artt. 169, ultimo comma, 175 e 202, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930, nella parte in cui prevede che la notificazione nelle forme stabilite dall'art. 169, ultimo comma, dell'impugnazione di una sentenza o di un altro provvedimento penale per i soli interessi civili si perfeziona al momento del recapito dell'avviso raccomandato al destinatario, anziche' al momento della spedizione. - Su questioni gia' proposte sull'art. 202, secondo comma, cod. proc. pen. 1930, ma riguardo alla congruita' del termine, di tre giorni, stabilito per la notifica: S. n. 33/1986 e O. nn. 930/1988 e 1135/1988. - Con riferimento agli artt. 140 cod.proc.civ. e 169 cod. proc. pen. 1930: S. n. 213/1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte