Sentenza 139/2021 (ECLI:IT:COST:2021:139)
Massima numero 44008
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  09/06/2021;  Decisione del  09/06/2021
Deposito del 06/07/2021; Pubblicazione in G. U. 07/07/2021
Massime associate alla pronuncia:  44009  44010


Titolo
Ricorso in via principale - Parametri evocati - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale - Conseguente mancata evocazione di parametri statutari (nella specie: di Regione ad autonomia speciale) - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per mancata evocazione di parametri statutari, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2020. Nella prospettiva del ricorrente l'afferenza della disciplina censurata alla materia della tutela concorrenza, riservata alla competenza esclusiva statale, vale a escludere che la Regione possa rivendicare qualsiasi propria competenza statutaria, la quale pacificamente non comprende la materia in questione. (Precedenti citati: sentenze n. 153 del 2019, n. 119 del 2019 e n. 109 del 2018).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  18/05/2020  n. 8  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte