Ordinanza 463/1990 (ECLI:IT:COST:1990:463)
Massima numero 16583
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  26/09/1990;  Decisione del  26/09/1990
Deposito del 16/10/1990; Pubblicazione in G. U. 24/10/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 463/90. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL P.M. PER INESISTENZA DI ELEMENTI IDONEI A SOSTENERE L'ACCUSA IN GIUDIZIO - MANCATA CONDIVISIONE DEL G.I.P. - OMESSA PREVISIONE DI EMISSIONE DI TALE PROVVEDIMENTO SOLO PER MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA 'NOTITIA CRIMINIS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.

Testo
Restituzione degli atti al giudice 'a quo', perche' riesamini la rilevanza della prospettata questione alla stregua del nuovo quadro normativo risultante dalla sentenza n. 445/1990 di illegittimita' costituzionale dell'art. 554, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede che, di fronte ad una richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse. - O. n. 222/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte