Sentenza 466/1990 (ECLI:IT:COST:1990:466)
Massima numero 16479
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CONSO  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  26/09/1990;  Decisione del  26/09/1990
Deposito del 16/10/1990; Pubblicazione in G. U. 24/10/1990
Massime associate alla pronuncia:  16480  16481


Titolo
SENT. 466/90 A. ASSISTENZA E BENEFICENZA - IPAB (ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA) - RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA PRIVATA ALLE IPAB REGIONALI E INFRAREGIONALI - DETERMINAZIONE DEI RELATIVI CRITERI CON APPOSITA DIRETTIVA - SPETTANZA ALLO STATO.

Testo
La ricognizione amministrativa dei requisiti che consentono alle IPAB di continuare ad esistere assumendo la personalita' giuridica di diritto privato costituisce attivita' strettamente collegata al riconoscimento della personalita' giuridica, perche' attiene al modo di essere dell'ente; essa pertanto rientra fra le funzioni delegate alle regioni dall'art. 14 del d.P.R. n. 616 del 1977, e non gia' fra quelle ad esse trasferite in materia di "beneficenza pubblica" e di "ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla regione", su cui incide solo indirettamente. (Spettanza allo Stato del potere di emanare il d.P.C.M. 16 febbraio 1990, recante direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalita' giuridica privata alle IPAB a carattere regionale e infraregionale).

- S. n. 396/1988; v. anche S. n. 173/1981.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  16/02/1990  n. 0  art. 0  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 4  

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 13  

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 14  

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 22