Sentenza 139/2021 (ECLI:IT:COST:2021:139)
Massima numero 44009
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  09/06/2021;  Decisione del  09/06/2021
Deposito del 06/07/2021; Pubblicazione in G. U. 07/07/2021
Massime associate alla pronuncia:  44008  44010


Titolo
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens non impugnato che estende l'effetto di una delle due disposizioni impugnate - Natura ancillare di questa rispetto all'altra - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di interesse, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2020. La circostanza che l'eventuale accoglimento del ricorso lascerebbe comunque inalterato l'effetto della nuova disciplina, non impugnata dal Governo, di cui all'art. 11, comma 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020, non determina l'inammissibilità della questione, poiché il comma 2 in esame è disposizione meramente ancillare rispetto al comma 1, di talché, nell'ipotesi in cui solo quest'ultimo venisse dichiarato costituzionalmente illegittimo, il comma 2 resterebbe comunque privo di autonoma portata normativa.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  18/05/2020  n. 8  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte