Sentenza 467/1990 (ECLI:IT:COST:1990:467)
Massima numero 16578
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
26/09/1990; Decisione del
26/09/1990
Deposito del 16/10/1990; Pubblicazione in G. U. 24/10/1990
Titolo
SENT. 467/90 E. SANITA' PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA - ATTIVITA' DI PRELIEVO E DI TRAPIANTO DI ORGANI - DISCIPLINA - CENTRI REGIONALI E INTERREGIONALI DI RIFERIMENTO - INDIVIDUAZIONE - INCLUSIONE NEL POTERE MINISTERIALE DI AUTORIZZARE ISTITUTI DI CURA O DI RICERCA AD EFFETTUARE PRELIEVI E TRAPIANTI - ESCLUSIONE - FONDAMENTO - COMPETENZA DELLA REGIONE - FONDAMENTO.
SENT. 467/90 E. SANITA' PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA - ATTIVITA' DI PRELIEVO E DI TRAPIANTO DI ORGANI - DISCIPLINA - CENTRI REGIONALI E INTERREGIONALI DI RIFERIMENTO - INDIVIDUAZIONE - INCLUSIONE NEL POTERE MINISTERIALE DI AUTORIZZARE ISTITUTI DI CURA O DI RICERCA AD EFFETTUARE PRELIEVI E TRAPIANTI - ESCLUSIONE - FONDAMENTO - COMPETENZA DELLA REGIONE - FONDAMENTO.
Testo
Il potere della Regione di individuare i centri regionali e interregionali di riferimento, chiamati a coordinare le attivita' collegate alle operazioni di prelievo e di trapianto di organi (v. massima D) risponde alla esigenza di porre gli enti operatori in condizione di svolgere nel modo migliore le attivita' stesse, attraverso la predisposizione, sul piano regionale e interregionale, di adeguati supporti tecnici e organizzativi, comportanti lo svolgimento di compiti a livello operativo (compilazione degli elenchi dei soggetti in attesa di trapianto, trasmissione di segnalazioni di organi disponibili per il trapianto, individuazione dei soggetti piu' idonei a ricevere gli organi da trapiantare, esecuzione di prove immunologiche, conservazione di campioni biologici, scambio di esperienze e metodologie). E' da escludersi che tale potere possa considerarsi inerente o implicito al potere ministeriale di autorizzare istituti di cura o di ricerca ad effettuare prelievi e trapianti che, invece, e' attribuito a tutela primaria della salute della generalita' dei cittadini, e' caratterizzato da un elevato grado di conoscenze tecniche e scientifiche e che, a ragione, e' imputato a un'autorita' centrale dello Stato, soprattutto a garanzia del rispetto di standards di valutazione uniformi su tutto il territorio nazionale.
Il potere della Regione di individuare i centri regionali e interregionali di riferimento, chiamati a coordinare le attivita' collegate alle operazioni di prelievo e di trapianto di organi (v. massima D) risponde alla esigenza di porre gli enti operatori in condizione di svolgere nel modo migliore le attivita' stesse, attraverso la predisposizione, sul piano regionale e interregionale, di adeguati supporti tecnici e organizzativi, comportanti lo svolgimento di compiti a livello operativo (compilazione degli elenchi dei soggetti in attesa di trapianto, trasmissione di segnalazioni di organi disponibili per il trapianto, individuazione dei soggetti piu' idonei a ricevere gli organi da trapiantare, esecuzione di prove immunologiche, conservazione di campioni biologici, scambio di esperienze e metodologie). E' da escludersi che tale potere possa considerarsi inerente o implicito al potere ministeriale di autorizzare istituti di cura o di ricerca ad effettuare prelievi e trapianti che, invece, e' attribuito a tutela primaria della salute della generalita' dei cittadini, e' caratterizzato da un elevato grado di conoscenze tecniche e scientifiche e che, a ragione, e' imputato a un'autorita' centrale dello Stato, soprattutto a garanzia del rispetto di standards di valutazione uniformi su tutto il territorio nazionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte