Sentenza 468/1990 (ECLI:IT:COST:1990:468)
Massima numero 16642
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
09/10/1990; Decisione del
09/10/1990
Deposito del 22/10/1990; Pubblicazione in G. U. 31/10/1990
Titolo
SENT. 468/90 C. RESPONSABILITA' CIVILE - RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI - NORMATIVA ABROGATA COL REFERENDUM - MANCATA PREVISIONE IN ESSA, PER I PROCESSI, INIZIATI DOPO LA CADUCAZIONE REFERENDARIA, SU FATTI COMMESSI IN PRECEDENZA, DELLA PERMANENTE NECESSITA' DELL'AUTORIZZAZIONE DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DELLA DESIGNAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 468/90 C. RESPONSABILITA' CIVILE - RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI - NORMATIVA ABROGATA COL REFERENDUM - MANCATA PREVISIONE IN ESSA, PER I PROCESSI, INIZIATI DOPO LA CADUCAZIONE REFERENDARIA, SU FATTI COMMESSI IN PRECEDENZA, DELLA PERMANENTE NECESSITA' DELL'AUTORIZZAZIONE DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DELLA DESIGNAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' censurabile, sotto un profilo di logica ordinamentale, al fine di individuare il diritto transitorio tra due normative che si succedono nel tempo, la legge che precede per non aver previsto il regime applicabile dopo la propria abrogazione, ma semmai la legge recenziore, dato che sono prerogative del legislatore, che riforma o innova, la scelta e la statuizione del le norme regolatrici dei rapporti non esauriti o definitivamente decisi sotto l'impero della disposizione abrogata. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 97, 101 e 104 Cost. - degli artt. 55 e 74 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono, dopo l'abrogazione referendaria, la permanente necessita' dell'autorizzazione del Ministro di Grazia e Giustizia, ex art. 56, primo comma, stesso codice, quale condizione di proponibilita' della domanda nel giudizio di responsabilita' civile del magistrato per fatti commessi anteriormente alla caducazione referendaria, nonche' la designazione del giudice competente da parte della Corte di Cassazione, ex art. 56, comma secondo).
Non e' censurabile, sotto un profilo di logica ordinamentale, al fine di individuare il diritto transitorio tra due normative che si succedono nel tempo, la legge che precede per non aver previsto il regime applicabile dopo la propria abrogazione, ma semmai la legge recenziore, dato che sono prerogative del legislatore, che riforma o innova, la scelta e la statuizione del le norme regolatrici dei rapporti non esauriti o definitivamente decisi sotto l'impero della disposizione abrogata. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 97, 101 e 104 Cost. - degli artt. 55 e 74 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono, dopo l'abrogazione referendaria, la permanente necessita' dell'autorizzazione del Ministro di Grazia e Giustizia, ex art. 56, primo comma, stesso codice, quale condizione di proponibilita' della domanda nel giudizio di responsabilita' civile del magistrato per fatti commessi anteriormente alla caducazione referendaria, nonche' la designazione del giudice competente da parte della Corte di Cassazione, ex art. 56, comma secondo).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
co. 1
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 104
Altri parametri e norme interposte