Sentenza 468/1990 (ECLI:IT:COST:1990:468)
Massima numero 16643
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  09/10/1990;  Decisione del  09/10/1990
Deposito del 22/10/1990; Pubblicazione in G. U. 31/10/1990
Massime associate alla pronuncia:  16640  16641  16642  16647  16648


Titolo
SENT. 468/90 D. RESPONSABILITA' CIVILE - RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI - NUOVA NORMATIVA - IRRETROATTIVITA' - RIDUZIONE ALLE SOLE FATTISPECIE SOSTANZIALI - ESCLUSIONE.

Testo
Se e' di tutta evidenza che i giudizi promossi, prima o dopo l'entrata in vigore della legge n. 117 del 1988, per fatti del magistrato commessi anteriormente a quella data, hanno la fonte della 'causa petendi' nei titoli di responsabilita' previsti dall'art. 55 cod. proc. civ., non sarebbe assistita da alcuna certezza la interpretazione che, scindendo le norme sostanziali da quelle processuali nel disposto dell'art. 19 della legge suddetta, applicasse i canoni del 'ius superveniens' e del 'tempus regit actum', con la conseguenza di ridurre la portata della irretroattivita' della nuova normativa alle sole fattispecie sostanziali, di cui agli artt. 2 e 3, escludendone quelle processuali di cui agli artt. 4 e 5. Una lettura corretta dell'art. 19, secondo comma, non puo' che condurre a intendere la irretroattivita' come estesa a comprendere le fattispecie sostanziali insieme con l'intera struttura procedimentale che pone in primo piano il danno ingiusto risarcibile dallo Stato in luogo della diretta responsabilita' del magistrato, con la conseguente legittimazione passiva dello Stato, l'intervento facoltativo del magistrato, la successiva azione di rivalsa dello Stato contro di lui.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte